(massima n. 1)
Negli esami di abilitazione alla professione di avvocato, la fase della correzione e valutazione degli elaborati non richiede l'annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati; in detti esami, d'altra parte, la valutazione delle prove scritte mediante punteggio numerico è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale demandato alla commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti.