Chi ha eletto domicilio a norma dell'articolo 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [141, 170] (1) (2).
Note
(1)
Se la parte provvede ad eleggere il suo domicilio la conseguenza consiste nell'individuazione di un foro elettivamente concorrente con quello designato dal legislatore. Tale conseguenza si produce però solamente se la controversia non rientra nella previsione di cui all'art. 28, poichè in tal caso la competenza territoriale risulterebbe inderogabile.
(2)
L'elezione si realizza mediante un atto unilaterale, nella forma scritta a pena di nullità, di norma anteriore all'instaurazione del giudizio e a carattere non recettizio, essendo sufficiente la mera conoscibilità esteriore dell'atto stesso da parte dei terzi. Un esempio tipico è quello in cui il cliente elegge domicilio presso lo studio del proprio difensore.