Nel caso esaminato dal Tribunale di Trani, i genitori di un minore affetto da grave disabilità avevano agito in giudizio nei confronti del Comune, chiedendo la condanna dello stesso a cessare la condotta discriminatoria posta in essere nei confronti del figlio, in quanto non era stato rispettato il monte ore previsto per l’insegnante di sostegno a scuola e non era nemmeno stata erogata la spesa occorrente per la consulenza della psicologa, di cui il minore necessitava per l’apprendimento.
Di conseguenza, i genitori chiedevano che il Comune fosse condannato, altresì, al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale riteneva, in effetti, di dover dar ragione ai genitori del minore, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava il Tribunale, in particolare, che i genitori avevano prodotto, in corso di causa, il Piano Educativo Individualizzato, predisposto ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il quale prevedeva che il minore fosse affiancato, durante l’orario scolastico, oltre che dall’insegnante di sostegno, da un “un assistente all'autonomia e alla comunicazione”, solo a lui dedicato.
Il Piano, inoltre, prevedeva che il minore si avvalesse della consulenza di una psicologa, per un determinato numero di ore.
Ebbene, secondo il Tribunale, era stato compiutamente dimostrato che il Comune aveva provveduto a fornire al minore in questione il solo ausilio dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione e non anche l’apporto della consulente.
Evidenziava il Tribunale, inoltre, che tale condotta dell’Amministrazione comunale aveva precluso al minore il pieno godimento del proprio diritto all’educazione e all’istruzione, costituzionalmente garantito per tutti dall’art. 34 Cost. e, per quanto riguarda i disabili, dall’art. 38, comma 3, Cost.
Tale condotta del Comune, dunque, poteva qualificarsi come “condotta discriminatoria”, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 67 del 2006, in quanto il minore era stato posto in una posizione di svantaggio rispetto ai propri coetanei privi di disabilità, non essendogli stato consentito di usufruire della stessa offerta formativa.
Ciò considerato, il Tribunale di Trani, ordinava al Comune di provvedere immediatamente, per il corrente anno scolastico e per quelli futuri, a fornire al minore, oltre all’insegnante di sostegno, anche un “assistente alla autonomia e alla comunicazione a lui dedicato”, per il numero di ore previsto dal Piano Educativo Individualizzato.
Il Giudice, inoltre, condannava il Comune a farsi carico della spesa occorrente per la psicologa, nonché al risarcimento dei danni subiti dai genitori e dal minore, quantificati in quasi 9.000 euro.