Cass. pen. n. 12782/2021
In tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento.
Cass. pen. n. 3312/2020
In tema di concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.
Cass. pen. n. 7428/2017
Il sistema delineato dall'ordinamento penitenziario vigente in materia di accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per condanne relative a reati contemplati dall'art. 4-bis ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) è compatibile con i principi costituzionali e con quelli della Conv. EDU, in quanto, in caso di provato ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale ex art. 176, comma terzo, cod. pen. anche per i predetti reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento.
Cass. pen. n. 45042/2014
In tema di liberazione condizionale, la nozione di "ravvedimento" implica la realizzazione, da parte del condannato, di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati.
Cass. pen. n. 33302/2013
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sè solo, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento in quanto l'art. 176 cod. pen. richiede soltanto l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena ed i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento.
Cass. pen. n. 25155/2011
Il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può essere motivato dal mancato assolvimento, da parte del condannato, dell'onere probatorio in ordine all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, che va accertata "ex officio".
Cass. pen. n. 26472/2009
Le restrizioni alla concedibilità della liberazione condizionale al condannato recidivo operano pur quando la recidiva sia stata oggetto del giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti e non abbia comportato un aumento di pena.
Cass. pen. n. 17343/2009
La detrazione di pena di cui all'art. 54 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetta liberazione anticipata) deve essere concessa anche con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale.
Cass. pen. n. 3852/2009
La liberazione anticipata è ammessa anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale, purché il rapporto esecutivo sia tuttora in corso, non importa se in una delle forme alternative previste dall'ordinamento penitenziario.
Cass. pen. n. 47781/2008
È illegittimo il provvedimento di diniego della liberazione condizionale nei confronti del cittadino straniero privo di domicilio nel territorio dello Stato, motivato con l'asserita impossibilità di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata prescritta dall'art. 230, comma primo, n. 2 c.p.. (In motivazione, la S.C., richiamando la L. n. 772 del 1973 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, ha affermato che la misura di sicurezza può assumere connotati diversi anche in relazione all'obbligo di residenza, che non rientra tra i requisiti per la concessione della liberazione condizionale, potendo lo straniero collegarsi al luogo in cui si trova l'istituto penitenziario).
Cass. pen. n. 40341/2008
Non è consentita la concessione della liberazione anticipata in relazione a periodi trascorsi in liberazione condizionale. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la sostanziale differenza intercorrente tra liberazione condizionale e misure alternative alla detenzione, in particolar modo l'affidamento in prova al servizio sociale, rende manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 L. n. 354 del 1975 - cosiddetto ordinamento penitenziario - nella parte in cui non consente, così interpretato, la liberazione anticipata per i periodi trascorsi in liberazione condizionale).
Cass. pen. n. 9815/2008
In tema di liberazione condizionale, il giudice deve valutare, tra gli altri elementi, il grado di interesse e di concreta disponibilità dimostrato dal condannato nei confronti delle vittime: tale elemento tuttavia va considerato in modo globale, insieme alla condotta complessiva del soggetto ai fini dell'accertamento dell'efficacia dell'azione rieducativa. (Nella fattispecie, relativa all'istanza di un collaboratore di giustizia già ammesso alla detenzione domiciliare, la Corte ha ritenuto contraddittorio il rigetto del Tribunale di sorveglianza che, pur dando atto della sussistenza di numerosi parametri positivi rilevava però la mancanza della prova di manifestazioni di altruismo e solidarietà del condannato verso le parti offese).
Cass. pen. n. 37330/2007
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, la valutazione, da parte del giudice, della complessiva condotta serbata dal condannato finalizzata alla verifica di un compiuto ravvedimento, realizzato all'esito di una revisione critica della propria vita antecedente, è necessaria anche nei confronti dei collaboratori di giustizia.
Cass. pen. n. 9887/2007
Il ravvedimento, previsto dall'art. 16 nonies L. n. 8 del 1991, deve essere valutato dal giudice con riguardo alla condotta complessiva del collaboratore di giustizia e, pur dovendo essere valutato anche il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, non può identificarsi con esso. Tra i vari elementi di valutazione vanno presi in considerazione i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale.
Cass. pen. n. 18486/2006
Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale è necessaria la prova del sicuro ravvedimento del condannato; pertanto, non può essere accolta l'istanza volta ad ottenere, attraverso il suddetto beneficio, l'inserimento del condannato in una struttura terapeutica per meglio conseguire il raggiungimento del traguardo di emenda. (Nella specie, era stata rappresentata la necessità di proseguire all'esterno il percorso terapeutico già iniziato presso il carcere minorile, che sarebbe stato compromesso con il trasferimento della condannata al carcere per adulti, una volta raggiunta la maggiore età).
Cass. pen. n. 25982/2005
In tema di liberazione condizionale, nella valutazione del requisito del ravvedimento di cui al comma primo dell'art. 176 c.p., il comportamento del condannato nei confronti delle vittime non rappresenta una condizione alternativa a quella dell'adempimento delle obbligazioni civili di cui al comma quarto del medesimo articolo. Ne consegue che l'interessamento nei confronti delle vittime può assumere rilevanza quale sintomo della sussistenza di un ravvedimento, ma la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude; infatti il ravvedimento può essere desunto dall'insieme di atteggiamenti esteriorizzati, che risultino idonei a formulare una seria prognosi di conformazione del condannato al quadro di riferimento ordinamentale. (Nel caso di specie, il giudice di merito aveva desunto la sussistenza del requisito del ravvedimento in base al certo ed irrevocabile ripudio per la lotta armata manifestato da un soggetto condannato «per ideologia»).
Cass. pen. n. 23639/2005
La liberazione condizionale postula un giudizio prognostico circa la condotta della persona condannata tale escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile grado di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti. Pertanto la gravità del reato e la capacità a delinquere palesata con la sua commissione possono assumere rilevanza esclusivamente come dato iniziale della valutazione che deve avere riguardo al comportamento tenuto dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena.
Cass. pen. n. 2238/2005
In tema di liberazione condizionale, non costituisce ostacolo alla applicazione del beneficio il fatto che il condannato si trovi in detenzione domiciliare o addirittura in libertà, atteso che il Tribunale di sorveglianza, per valutare le condizioni del ravvedimento, dispone di tutti gli strumenti previsti dagli artt. 666 e 678 del codice di rito, ivi compresa la possibilità di disporre indagini comportamentali attraverso i servizi sociali del Ministero della giustizia e degli enti locali territoriali. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto manifestamente illogica ed in contrasto con la legge la motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reiettivo dell'istanza e fondato sulla considerazione che, non essendo il condannato detenuto, egli non poteva dimostrare il suo ravvedimento e il suo riscatto morale ).
Cass. pen. n. 196/2005
Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, il ravvedimento del condannato può ritenersi sussistente tutte le volte che la sua condotta costituisca un indice affidabile della conclusione del processo di riadattamento sociale e giustifichi, conseguentemente, un giudizio prognostico certo per escludere il recidivare di comportamenti criminali, non essendo richieste né abiure formali, né riconoscimenti di errori o colpe da parte sua.
Cass. pen. n. 35648/2001
Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, il requisito dell'avvenuta espiazione di una determinata parte della pena, quale previsto dall'art. 176 c.p., va verificato facendo riferimento alla data di presentazione della richiesta e non a quella della successiva decisione, trattandosi di un presupposto e non di una condizione della richiesta medesima.
Cass. pen. n. 1541/2000
In tema di liberazione condizionale, fra gli elementi valutabili ai fini dell'acquisizione di prova certa del ravvedimento può essere considerato, congiuntamente a qualsiasi elemento sintomatico desumibile dalla condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, purché compatibile con il doveroso rispetto della personale riservatezza e delle autonome decisioni di questa. Ne consegue che non è possibile escludere l'interessamento del condannato, qualora si accerti l'indisponibilità della persona offesa ad accettarlo.
Cass. pen. n. 7248/2000
In tema di liberazione condizionale, anche in caso di impossibilità materiale da parte del condannato di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, ai fini della concessione del beneficio assumono particolare rilievo, sotto il profilo soggettivo, le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato e i tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, di attenuare, se non riparare interamente i danni provocati. (Fattispecie nella quale il condannato, pur avendo svolto per molti anni attività lavorativa remunerata in regime di semilibertà, non solo non aveva mai manifestato alcun interesse o senso di solidarietà per i familiari della vittima del reato, ma, per dimostrare l'asserita impossibilità dell'adempimento, aveva addirittura fatto apparire una situazione economica non corrispondente a quella reale).
Cass. pen. n. 6492/1998
In tema di liberazione condizionale, quando si tratti di soggetti condannati per taluno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, il beneficio è concedibile, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 203, soltanto a condizione che siano stati scontati almeno due terzi della pena inflitta, salvo che i medesimi soggetti, come statuito dal successivo comma 3, rientrino nelle previsioni di cui all'art. 58 ter dell'ordinamento penitenziario, cioé abbiano proficuamente collaborato con la giustizia ovvero — in applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1995 — versino in situazioni in cui la collaborazione sia divenuta impossibile o irrilevante. In tali ipotesi trova applicazione la regola generale fissata dall'art. 176, comma 1, c.p., secondo cui la liberazione condizionale è concedibile, ferme le altre condizioni, quando sia stata espiata almeno la metà della pena.
Cass. pen. n. 3585/1997
Il beneficio della liberazione anticipata può essere concesso anche al condannato che si trovi in regime di liberazione condizionale, sicché la mancanza di un attuale stato di detenzione non è di per sè ostativa alla riduzione di pena di cui all'art. 54 della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), sempre che il periodo per il quale è richiesto il beneficio sia antecedente alla liberazione condizionale e riguardi il tempo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena.
Cass. pen. n. 1965/1997
In tema di liberazione condizionale (art. 176 c.p.) il comportamento da valutare ai fini del giudizio sul ravvedimento deve consistere nell'insieme dagli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriormente manifestati dal soggetto, che consentano la formulazione di una seria ed affidabile prognosi di pragmatica conformità della sua futura condotta di vita al quadro di riferimento normativo ordinamentale con cui il soggetto medesimo entrò in conflitto all'atto della commissione dell'illecito per il quale ebbe a subire la sanzione penale. Estranei e non funzionali alla natura ed ai limiti di tale giudizio prognostico devono ritenersi, pertanto, il sindacato sul grado di intima accettazione della condanna o della pena ed ogni investigazione circa l'interiore adesione ai valori espressi dall'assetto normativo-istituzionale o l'effettiva condivisione morale dei modelli comportamentali a quell'assetto sottesi, così come ogni pretesa di formale abiura o ripulsa delle pregresse condotte devianti.
Cass. pen. n. 4658/1996
È illegittimo il provvedimento che rigetta un'istanza di liberazione condizionale ritenendo insussistente il sicuro ravvedimento del condannato per il solo fatto che questi, con la sentenza di condanna, era stato riconosciuto seminfermo di mente.
Cass. pen. n. 429/1994
L'art. 2, comma 1, della L. 12 luglio 1991, n. 203 dichiarando applicabili anche alla liberazione condizionale le condizioni previste dall'art. 4 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, opera una sorta di «rinvio recettizio permanente» per il quale ogni modifica apportata alla disposizione richiamata per i benefici in essa contemplati si applica automaticamente in materia di liberazione condizionale. Conseguentemente per effetto della modifica del citato art. 4 bis, operata dall'art. 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356) la liberazione condizionale, al pari dei benefici indicati nella norma modificata può essere concessa, a chi sia stato condannato per taluno dei delitti ivi contemplati, alla sola condizione che risulti prestata attività di collaborazione ai sensi dell'art. 58 ter della L. 7 agosto 1992, n. 356. Siffatta limitazione d'altro canto opera anche per l'ipotesi di condanna inflitta prima della vigenza della suddetta normativa non potendosi invocare il principio della irretroattività della legge più sfavorevole che riguarda solo le norme incriminatrici, nelle quali non si inseriscono quelle che disciplinano l'esecuzione della pena e le misure a queste alternative. (Affermando siffatti principi la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva escluso la ricorrenza delle condizioni per la concessione della liberazione anticipata a soggetto condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, stante la mancata prova della collaborazione con la giustizia richiesta dalla legge).
Cass. pen. n. 2766/1993
In tema di liberazione condizionale, l'art. 13 ter, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, esclude, al secondo comma, tutte le limitazioni, ivi comprese quelle relative all'entità della pena, per l'ammissione al lavoro all'esterno, ai permessi premio ed alle misure dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, tutte espressamente indicate con i riferimenti normativi, ma non già per fruire della liberazione condizionale, per la quale restano applicabili le condizioni dell'art. 176 c.p. oltre alle limitazioni previste dall'art. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203. (Fattispecie relativa ad inammissibilità dell'istanza di liberazione condizionale, non avendo il condannato «espiato il minimo di pena stabilito dall'art. 176 c.p.»).
Cass. pen. n. 2167/1993
La prova della concessione del perdono da parte di talune delle vittime dell'attività delittuosa o, in mancanza, dei loro familiari, non costituisce elemento determinante in tema di liberazione condizionale.
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La gravità dei reati commessi non è incompatibile con la possibilità di redenzione del colpevole, né di ostacolo alla liberazione condizionale, per la quale ha valore l'accertamento del suo sicuro ravvedimento.
Cass. pen. n. 1907/1993
In tema di giudizio circa il ravvedimento del condannato, da compiersi ai fini della concessione della liberazione condizionale, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sé, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento poiché, se così fosse, la prospettiva della liberazione condizionale potrebbe indurre a poco sincere e strumentali ammissioni di colpevolezza, anche se, peraltro, la proclamata innocenza rende più difficoltoso il giudizio sul ravvedimento.
Cass. pen. n. 1503/1993
L'accertamento del sicuro ravvedimento di cui all'art. 176 c.p. che costituisce il fondamento giuridico dell'istituto della liberazione condizionale postula una più ampia e penetrante valutazione della personalità del soggetto, che tenga conto, oltre che della condotta carceraria, anche del comportamento tenuto dallo stesso nelle varie manifestazioni della sua vita, nonché della volontà di reinserimento nella società, dedotta dall'interesse dimostrato per i valori etici e sociali, dalle prove di altruismo e di solidarietà, dall'interesse dimostrato per le vittime dei reati commessi e dal fattivo intendimento di riparare le conseguenze dannose dei medesimi.
Cass. pen. n. 209/1993
L'innovazione introdotta nella prima parte del primo comma dell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 — nella quale è previsto il delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti — dal D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992, che prevede la collaborazione dei detenuti con la giustizia a norma dell'art. 58 ter dell'ordinamento penitenziario, per poter fruire dei benefici indicati nello stesso comma, si applica anche all'istituto della liberazione condizionale.
Cass. pen. n. 5132/1993
Il risarcimento del danno previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 c.p. non può essere considerato come un elemento a sé, ma deve, nel quadro delle dimostrazioni di ravvedimento che il condannato deve fornire, essere valutato come atto comprovante, con il pentimento e la riprovazione per il delitto commesso, la fattiva volontà del reo di eliminarne o attenuarne, le conseguenze dannose deve, cioè, essere considerato non tanto nella sua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, quanto sotto il profilo soggettivo, come concreta manifestazione del sincero proposito di fare tutto il possibile per sanare le conseguenze del delitto. Ne consegue che da una parte deve riconoscersi che la «impossibilità di adempiere» le obbligazioni civili nascenti dal reato (come causa della condizione di cui trattasi) non può identificarsi con la mancanza assoluta di ogni risorsa economica, d'altra parte va accertato se il condannato abbia dimostrato un effettivo interessamento e abbia fatto quanto in suo potere per eliminare le conseguenze materiali del delitto da lui commesso.
Cass. pen. n. 4360/1992
In tema di liberazione condizionale, ed ai fini della verifica, in mancanza di adempimento della obbligazione risarcitoria, della impossibilità economica di provvedere a detto adempimento, non può aversi riguardo, nel caso di soggetto proprietario di beni immobili, al reddito dominicale o agrario di questi ultimi, quale risulta al catasto, ma occorre riferirsi al reddito effettivo, tenendo anche conto della possibilità di alienazione degli immobili stessi.
Cass. pen. n. 1342/1992
Condizione essenziale per la concessione della liberazione condizionale disciplinata dall'art. 176 c.p. ovvero dell'art. 8 della L. n. 304 del 1982, concernente misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, è l'avere il condannato tenuto, nell'arco temporale interessato dall'esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento in concreto, a nulla rilevando la mera possibilità o anche la rilevante probabilità di un futuro ravvedimento. Per la sussistenza di quest'ultimo, poi, è necessario un mutamento di vita conseguente al riconoscimento di errori o di colpe, il cui accertamento deve essere effettuato non solo in base alla condotta carceraria, ma in base a quella complessiva del soggetto, da cui possa desumersi l'avvenuta modificazione o trasformazione ideologica e psicologica del condannato mediante la presa di coscienza del disvalore etico-sociale a cui veniva improntata la condotta anteriormente alla commissione dei fatti penalmente rilevanti, la propensione verso una nuova visione della vita con l'accettazione di principi e valori di ordine anche morale in precedenza misconosciuti o negletti e l'avvenuta positiva evoluzione verso una coesistenza sociale implicante il necessario rispetto della persona e della sfera di diritti degli altri.
Cass. pen. n. 1635/1992
In tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 c.p., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento. (Nella specie la corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva respinto la richiesta di applicazione del beneficio osservando che il condannato, pur avendo mostrato con la propria condotta segni di revisione critica del suo passato, non aveva tuttavia offerto una piena dimostrazione di ravvedimento, non avendo in alcun modo mostrato un fattivo interesse per le persone offese dal reato).
Cass. pen. n. 2430/1992
Ai fini dell'accoglimento della richiesta di liberazione condizionale non basta una normale buona condotta del condannato, perché l'art. 176 c.p. richiede un comportamento tale da far ritenere «sicuro» il suo ravvedimento e quindi un quadro che consenta di esprimere una valutazione in termini di ragionevole certezza, di tal che non è sufficiente la mancanza di elementi che giustifichino una valutazione negativa ma occorre la presenza di elementi positivi ai quali ancorare la valutazione di sicuro ravvedimento.
Cass. pen. n. 806/1992
In tema di liberazione condizionale, non costituisce ostacolo all'applicazione del beneficio il fatto che il condannato, dopo aver espiato la pena almeno nella misura minima indicata nell'art. 176 c.p., sia stato scarcerato e si trovi in stato di libertà, avendo fruito del differimento previsto dall'art. 146 o dall'art. 147 c.p.
Cass. pen. n. 4075/1991
È illegittima l'ordinanza di diniego della liberazione condizionale che abbia attribuito rilevanza decisiva alla mancata ammissione della propria responsabilità da parte del condannato e non abbia valutato la sussistenza o meno del sicuro ravvedimento del medesimo attraverso una penetrante disamina delle relazioni degli operatori penitenziari.
Cass. pen. n. 3242/1991
La liberazione condizionale e la riabilitazione sono istituti diversi che operano in tempi e con finalità diversi: la prima costituisce una delle cause di estinzione della pena; la seconda elimina gli effetti penali della condanna ed ha, perciò, efficacia liberatoria completa. Pertanto, la preliminare condizione dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, sia pure comune ad entrambi i benefici, deve essere ritenuta sussistente al momento delle rispettive decisioni. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto priva di pregio giuridico l'affermazione del ricorrente secondo la quale l'accertamento dell'impossibilità di adempimento non poteva formare oggetto di nuovo apprezzamento posto che all'interessato era stata, in precedenza, concessa la liberazione condizionale che presuppone, per la sua ammissibilità, l'accertamento dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione risarcitoria o della sua impossibilità).
Cass. pen. n. 343/1991
Il giudizio di pericolosità sociale è la negazione di quella riabilitazione interiore che costituisce il fondamento giuridico dell'istituto della liberazione condizionale nella vigente normativa.
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Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale occorre che il giudizio sul ravvedimento del condannato sia espresso in termini di certezza e non di mera probabilità.
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Ai sensi dell'art. 176, comma primo, c.p., l'ammissione alla liberazione condizionale è subordinata al «sicuro ravvedimento» del condannato, che può ritenersi sussistente solo allorquando sia raggiunta la prova certa di una radicale evoluzione della sua personalità improntata al recupero del senso di responsabilità delle proprie determinazioni, alla revisione delle motivazioni che lo avevano indotto a scelte criminali e, quindi, al definitivo abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano.
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La libertà vigilata ordinata in sede di liberazione condizionale si differenzia dal punto di vista strutturale da quella disposta negli altri casi contemplati dalla legge in quanto non ne è prevista una durata minima né sussiste la possibilità di proroga. La sua durata, infatti, corrisponde alla pena residua da espiare all'atto della liberazione o è di cinque anni se trattasi di condannato all'ergastolo (arg. ex art. 177, comma secondo, c.p.), mentre la sanzione nel caso di trasgressione degli obblighi imposti non è costituita dall'applicazione, in aggiunta o in sostituzione, di un'altra misura di sicurezza, bensì dalla revoca della liberazione.
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La libertà vigilata ordinata in sede di liberazione condizionale si differenzia sotto l'aspetto funzionale dalla misura di sicurezza della libertà vigilata in quanto non ha lo scopo di fronteggiare una pericolosità sociale del condannato (anzi in tanto è ordinata in quanto sia stato accertato che questi non è più socialmente pericoloso), ma quello di consentire un controllo dello stesso al fine di verificare se il giudizio sul ravvedimento trovi rispondenza nella realtà dei fatti.
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La libertà vigilata cui è sottoposta la persona ammessa alla liberazione condizionale solo nominalisticamente e quanto al contenuto delle restrizioni della libertà personale è assimilabile alla omonima misura di sicurezza, mentre strutturalmente e funzionalmente se ne differenzia in modo sostanziale, talché non è ad essa applicabile in toto la disciplina dettata per le misure di sicurezza ed in particolare l'art. 31, comma secondo, della L. 10 ottobre 1986, n. 663, in forza del quale le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento della pericolosità sociale dell'interessato.
Cass. pen. n. 4222/1991
Il requisito del «sicuro ravvedimento» richiesto dall'art. 176 c.p. per la concessione della liberazione condizionale non può essere confuso con una generica buona condotta tenuta all'interno o fuori del carcere ovvero con la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato perché l'aggettivo «sicuro» deve essere inteso nel significato di una elevata probabilità della conclusione raggiunta.
Cass. pen. n. 4055/1991
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il ravvedimento ha una valenza più ampia della buona condotta carceraria, richiesta nell'originaria formulazione della norma, sicché non può ritenersi sufficiente una indagine limitata alla valutazione della condotta del condannato durante la detenzione. Perché si possa parlare di ravvedimento — che giuridicamente e concettualmente postula un comportamento di ripudio, anche sotto il profilo etico-sociale, del reato commesso — si richiede una più ampia e penetrante valutazione della personalità del condannato nella sua evoluzione, tenendo conto — oltre che della condotta carceraria — del suo atteggiamento interiore in relazione al fatto commesso, del comportamento tenuto nelle sue manifestazioni concrete (quali i rapporti con gli altri detenuti, con il personale carcerario), della sua volontà di reinserimento nella società dedotta dall'interesse da lui dimostrato per i valori etici e sociali, dalle manifestazioni di altruismo e di solidarietà, dall'interesse per le vittime del reato e il fattivo intendimento di ripararne le conseguenze dannose.
Cass. pen. n. 3235/1990
Sia l'art. 176 c.p. che l'art. 8, L. 29 maggio 1982, n. 304 (misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) richiedono per l'ammissione alla liberazione condizionale non la semplice probabilità o la mera possibilità di un futuro ravvedimento del condannato, bensì la certezza che tale ravvedimento sia già avvenuto. Questo va inteso quale «mutamento di vita conseguente al riconoscimento di errori o di colpe». Per accertarlo è necessario l'esame della condotta globale — e non solo di quella carceraria — dalla quale si possa desumere una sicura modifica ideologica e psicologica della personalità del condannato, il quale, evolvendosi verso il recupero sociale, abbia maturato coscienza del disvalore anzitutto etico-morale cui era improntata la sua precedente condotta criminosa, abbia fatto propri quei valori collettivi prima violati ed abbia convintamente respinto — perché non più suoi — quegli ideali e quelle spinte interne che lo avevano indotto a comportamenti penalmente rilevanti.
Cass. pen. n. 2042/1990
In tema di liberazione condizionale il tribunale di sorveglianza deve aver riguardo al comportamento tenuto dal condannato durante tutto il tempo dell'esecuzione della pena al fine di pervenire al giudizio, positivo o negativo, sul suo ravvedimento, e, quindi, sull'opportunità di un anticipato reinserimento nella società. A tal fine è indispensabile compiere una penetrante disamina delle relazioni degli operatori penitenziari, all'uopo sollecitate ed acquisite, per stabilire, al di là di una generica buona condotta carceraria, i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento rieducativo, la sua assiduità al lavoro ed all'apprendimento, i suoi buoni rapporti di correttezza con il personale di custodia e gli altri detenuti, sintomatici non solo di un'evoluzione della personalità improntata al recupero del senso di responsabilità delle proprie determinazioni ed alla revisione delle motivazioni che lo aveva indotto a scelte criminali, ma, anche, del definitivo abbandono dei valori sui quali tale scelte si fondavano e, quindi, del suo sicuro ravvedimento. In tale prospettiva la gravità del reato e la capacità a delinquere palesata con la sua commissione, seppure non debbono assumere rilevanza decisiva, non possono e non debbono, tuttavia, essere ignorate atteso che ad esse è necessario avere riguardo come dato da cui prendere le mosse per compiere le valutazioni suddette; il ravvedimento, infatti, va stabilito in relazione e rispetto alla pericolosità evidenziata dal soggetto con il delitto commesso.
Cass. pen. n. 1392/1990
Al fine della concessione della liberazione condizionale, il ravvedimento del condannato non può ritenersi escluso per il solo fatto che quest'ultimo continui a proclamare la sua estraneità ai fatti, qualora risulti che egli, oltre a mantenere una normale buona condotta, abbia tenuto comportamenti positivi e sintomatici, in riferimento ai quali sono orientativi, quelli indicati nell'art. 71 del regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario).
Cass. pen. n. 1/1977
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che attribuivano al Ministero della difesa il potere di provvedere in ordine alla liberazione condizionale dei militari condannati, la competenza a decidere appartiene, in mancanza di una regolamentazione legislativa della materia, non all'autorità giudiziaria ordinaria, ma all'autorità giudiziaria militare, essendo principio generale del nostro ordinamento giuridico affidare la soluzione delle questioni che insorgono in ordine all'esecuzione della pena, al giudice ordinario o speciale che emise la condanna. Nella situazione di lacuna legislativa determinatasi a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che attribuivano al Ministro della difesa il potere di provvedere in ordine alla liberazione condizionale dei militari condannati, la competenza a decidere, nell'ambito dell'autorità giudiziaria militare, appartiene al giudice dell'esecuzione: ciò sia perché tale soluzione meglio si adegua alla natura di un istituto, che come quello della liberazione condizionale, inerisce al rapporto di esecuzione della sentenza penale di condanna, sia perché non sono comunque possibili soluzioni diverse, posto che, in mancanza di giudici di appello all'interno dell'organizzazione giudiziaria militare, la competenza non potrebbe essere attribuita né al Tribunale Supremo Militare, in quanto così si affiderebbe il giudizio di merito a un organo di legittimità e si eliminerebbe un grado di giurisdizione, né al giudice di sorveglianza, perché in questo magistrato monocratico non può individuarsi l'organo di adeguato livello, di cui fa menzione nella sua pronunzia la Corte costituzionale, e in quanto a lui sono attribuite funzioni che non si conciliano con il potere decisorio di disporre l'interruzione del rapporto esecutivo.