(massima n. 1)
Non č consentita la concessione della liberazione anticipata in relazione a periodi trascorsi in liberazione condizionale. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la sostanziale differenza intercorrente tra liberazione condizionale e misure alternative alla detenzione, in particolar modo l'affidamento in prova al servizio sociale, rende manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 54 L. n. 354 del 1975 - cosiddetto ordinamento penitenziario - nella parte in cui non consente, cosė interpretato, la liberazione anticipata per i periodi trascorsi in liberazione condizionale).