(massima n. 1)
In tema di liberazione condizionale, non costituisce ostacolo alla applicazione del beneficio il fatto che il condannato si trovi in detenzione domiciliare o addirittura in libertą, atteso che il Tribunale di sorveglianza, per valutare le condizioni del ravvedimento, dispone di tutti gli strumenti previsti dagli artt. 666 e 678 del codice di rito, ivi compresa la possibilitą di disporre indagini comportamentali attraverso i servizi sociali del Ministero della giustizia e degli enti locali territoriali. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto manifestamente illogica ed in contrasto con la legge la motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reiettivo dell'istanza e fondato sulla considerazione che, non essendo il condannato detenuto, egli non poteva dimostrare il suo ravvedimento e il suo riscatto morale ).