(massima n. 1)
Sia l'art. 176 c.p. che l'art. 8, L. 29 maggio 1982, n. 304 (misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) richiedono per l'ammissione alla liberazione condizionale non la semplice probabilità o la mera possibilità di un futuro ravvedimento del condannato, bensì la certezza che tale ravvedimento sia già avvenuto. Questo va inteso quale «mutamento di vita conseguente al riconoscimento di errori o di colpe». Per accertarlo è necessario l'esame della condotta globale — e non solo di quella carceraria — dalla quale si possa desumere una sicura modifica ideologica e psicologica della personalità del condannato, il quale, evolvendosi verso il recupero sociale, abbia maturato coscienza del disvalore anzitutto etico-morale cui era improntata la sua precedente condotta criminosa, abbia fatto propri quei valori collettivi prima violati ed abbia convintamente respinto — perché non più suoi — quegli ideali e quelle spinte interne che lo avevano indotto a comportamenti penalmente rilevanti.