(massima n. 1)
La liberazione condizionale e la riabilitazione sono istituti diversi che operano in tempi e con finalità diversi: la prima costituisce una delle cause di estinzione della pena; la seconda elimina gli effetti penali della condanna ed ha, perciò, efficacia liberatoria completa. Pertanto, la preliminare condizione dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, sia pure comune ad entrambi i benefici, deve essere ritenuta sussistente al momento delle rispettive decisioni. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto priva di pregio giuridico l'affermazione del ricorrente secondo la quale l'accertamento dell'impossibilità di adempimento non poteva formare oggetto di nuovo apprezzamento posto che all'interessato era stata, in precedenza, concessa la liberazione condizionale che presuppone, per la sua ammissibilità, l'accertamento dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione risarcitoria o della sua impossibilità).