(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, il ravvedimento del condannato può ritenersi sussistente tutte le volte che la sua condotta costituisca un indice affidabile della conclusione del processo di riadattamento sociale e giustifichi, conseguentemente, un giudizio prognostico certo per escludere il recidivare di comportamenti criminali, non essendo richieste né abiure formali, né riconoscimenti di errori o colpe da parte sua.