(massima n. 1)
È illegittimo il provvedimento di diniego della liberazione condizionale nei confronti del cittadino straniero privo di domicilio nel territorio dello Stato, motivato con l'asserita impossibilità di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata prescritta dall'art. 230, comma primo, n. 2 c.p.. (In motivazione, la S.C., richiamando la L. n. 772 del 1973 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, ha affermato che la misura di sicurezza può assumere connotati diversi anche in relazione all'obbligo di residenza, che non rientra tra i requisiti per la concessione della liberazione condizionale, potendo lo straniero collegarsi al luogo in cui si trova l'istituto penitenziario).