(massima n. 1)
Il requisito del «sicuro ravvedimento» richiesto dall'art. 176 c.p. per la concessione della liberazione condizionale non può essere confuso con una generica buona condotta tenuta all'interno o fuori del carcere ovvero con la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato perché l'aggettivo «sicuro» deve essere inteso nel significato di una elevata probabilità della conclusione raggiunta.