(massima n. 1)
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il ravvedimento ha una valenza più ampia della buona condotta carceraria, richiesta nell'originaria formulazione della norma, sicché non può ritenersi sufficiente una indagine limitata alla valutazione della condotta del condannato durante la detenzione. Perché si possa parlare di ravvedimento — che giuridicamente e concettualmente postula un comportamento di ripudio, anche sotto il profilo etico-sociale, del reato commesso — si richiede una più ampia e penetrante valutazione della personalità del condannato nella sua evoluzione, tenendo conto — oltre che della condotta carceraria — del suo atteggiamento interiore in relazione al fatto commesso, del comportamento tenuto nelle sue manifestazioni concrete (quali i rapporti con gli altri detenuti, con il personale carcerario), della sua volontà di reinserimento nella società dedotta dall'interesse da lui dimostrato per i valori etici e sociali, dalle manifestazioni di altruismo e di solidarietà, dall'interesse per le vittime del reato e il fattivo intendimento di ripararne le conseguenze dannose.