(massima n. 1)
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, la valutazione, da parte del giudice, della complessiva condotta serbata dal condannato finalizzata alla verifica di un compiuto ravvedimento, realizzato all'esito di una revisione critica della propria vita antecedente, č necessaria anche nei confronti dei collaboratori di giustizia.