(massima n. 1)
Al fine della concessione della liberazione condizionale, il ravvedimento del condannato non può ritenersi escluso per il solo fatto che quest'ultimo continui a proclamare la sua estraneità ai fatti, qualora risulti che egli, oltre a mantenere una normale buona condotta, abbia tenuto comportamenti positivi e sintomatici, in riferimento ai quali sono orientativi, quelli indicati nell'art. 71 del regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario).