Ai fini della concessione del beneficio della
liberazione condizionale sono necessari i seguenti requisiti:
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che il condannato a pena detentiva abbia scontato almeno trenta mesi e, in ogni caso, almeno la metà della pena;
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che la pena rimasta da scontare non ecceda i cinque anni;
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un comportamento che ne faccia desumere il sicuro ravvedimento;
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che il condannato abbia adempiuto o abbia fatto il possibile per adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato;
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che non abbia già usufruito (inutilmente) del beneficio.
Per quanto riguarda il
recidivo aggravato o reiterato (art.
99), egli deve aver scontato almeno quattro anni di reclusione e non meno di tre quarti della pena inflittagli, mentre il
condannato all'ergastolo deve aver scontato almeno ventisei anni di pena.
Fatte le dovute premesse, la norma in commento prevede che la valutazione in merito spetti al tribunale di sorveglianza, il quale valuta il comportamento tenuto dal condannato, una volta acquisiti gli elementi istruttori necessari ed ogni documentazione rilevante.
Se il tribunale di sorveglianza decide che manchi il c.d. ravvedimento, rigetta la richiesta, la quale non può essere ripresentata prima di sei mesi da quando il provvedimento di rigetto diviene definitivo.