(massima n. 1)
Ai fini dell'accoglimento della richiesta di liberazione condizionale non basta una normale buona condotta del condannato, perché l'art. 176 c.p. richiede un comportamento tale da far ritenere «sicuro» il suo ravvedimento e quindi un quadro che consenta di esprimere una valutazione in termini di ragionevole certezza, di tal che non č sufficiente la mancanza di elementi che giustifichino una valutazione negativa ma occorre la presenza di elementi positivi ai quali ancorare la valutazione di sicuro ravvedimento.