(massima n. 1)
L'innovazione introdotta nella prima parte del primo comma dell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 nella quale č previsto il delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti dal D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992, che prevede la collaborazione dei detenuti con la giustizia a norma dell'art. 58 ter dell'ordinamento penitenziario, per poter fruire dei benefici indicati nello stesso comma, si applica anche all'istituto della liberazione condizionale.