(massima n. 1)
È illegittima l'ordinanza di diniego della liberazione condizionale che abbia attribuito rilevanza decisiva alla mancata ammissione della propria responsabilità da parte del condannato e non abbia valutato la sussistenza o meno del sicuro ravvedimento del medesimo attraverso una penetrante disamina delle relazioni degli operatori penitenziari.