Cass. pen. n. 13204/2022
Integra remissione tacita di querela la sottoscrizione di un atto di quietanza con accettazione di una somma di denaro a saldo e stralcio di ogni pretesa, con rinuncia ad ogni azione civile e penale, trattandosi di manifestazione della volontà del querelante di non persistere nell'istanza punitiva.
Cass. pen. n. 45594/2021
La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate.
Cass. pen. n. 319/2021
In tema di diffamazione a mezzo stampa commessa mediante la pubblicazione di un'intervista, la remissione di querela nei confronti del giornalista estende i suoi effetti anche all'intervistato, in ragione dell'identità del reato derivante dalla necessaria cooperazione fra i due soggetti, senza che rilevi la mancata contestazione formale del concorso di persone nel reato.
Cass. pen. n. 2801/2021
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell'interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela senza dare conto di due verbali di causa in cui risultava una espressa volontà di segno opposto delle persone offese).
Cass. pen. n. 3034/2020
In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità.
Cass. pen. n. 24435/2020
In tema di revisione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio ed acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fini della decisione, rientra nel concetto di "prova nuova", rilevante ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata annullata la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di revisione sul presupposto che la remissione non integrasse una "prova nuova", senza neppure acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, dal cui esame sarebbe emerso che la remissione di querela e l'accettazione, pur essendo state acquisite al fascicolo del dibattimento, non erano state valutate, neppure implicitamente, nella sentenza di condanna). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 28/01/2020)
Cass. pen. n. 15109/2020
Il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza.
Cass. pen. n. 20907/2020
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 576 cod. proc. pen., dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato al quale si estenda, ai sensi dell'art. 155 cod. pen., la remissione di querela effettuata nei confronti del coimputato del medesimo reato, poiché essa, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza di una decisione assolutoria, assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 48239/2019
L'acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne rigetta la domanda risarcitoria in primo grado non equivale a remissione tacita della querela.
Cass. pen. n. 31924/2019
In tema di appello della parte civile a seguito di sentenza di assoluzione in primo grado, la sopravvenuta remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato, non determina l'estinzione del reato, in quanto assume il significato di una rinunzia implicita all'impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità della stessa. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, trattandosi di appello proposto ai soli effetti civili, la remissione di querela non avrebbe potuto incidere sui profili penali della sentenza impugnata e determinare, a seguito dell'accettazione del querelato, l'estinzione del reato, in quanto già ne era stata esclusa la sussistenza per mancanza del dolo).
Cass. pen. n. 20259/2019
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio su ricorso della persona offesa, la richiesta di assoluzione nel merito dell'imputato, avanzata a fronte della rinuncia al ricorso della persona offesa (equiparata alla remissione di querela), non può essere intesa come sintomatica dell'implicita volontà di rifiuto della remissione, trattandosi di richiesta orientata a un epilogo più favorevole, tale da consentire la condanna del querelante al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio. (Fattispecie nella quale l'imputato, presente in udienza, non aveva manifestato espressamente la volontà di rifiutare la remissione e il giudice aveva condannato il querelante al pagamento delle spese processuali, lasciando intendere l'esistenza di un accordo tra querelante e querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 19675/2019
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.
Cass. pen. n. 31668/2016
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. * , Cass. pen., , Sezioni Unite,
Cass. pen. n. 21874/2014
La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, nonostante la sopravvenuta prescrizione del reato medesimo).
Cass. pen. n. 4059/2014
La remissione extraprocessuale tacita della querela presuppone condotte assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, le quali possono trovare solo conferma nella mancata comparizione in udienza della persona offesa. (Nella fattispecie la persona offesa aveva negoziato l'assegno consegnatole a titolo di risarcimento del danno e si era resa irreperibile, così da mostrare il suo disinteresse al prosieguo del processo, non presentandosi alle udienze, benché avvertita che la sua mancata presentazione sarebbe stata considerata remissione tacita di querela).
Cass. pen. n. 12375/2011
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione - avverso la sentenza che dichiari l'estinzione del reato per remissione di querela - proposto dal Pubblico Ministero per dedurre che l'imputato non è stato posto in condizioni di esprimere validamente la volontà di accettare o ricusare la remissione, trattandosi di interesse che può essere riconosciuto solo in capo all'imputato stesso.
Cass. pen. n. 2776/2011
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.
Cass. pen. n. 35900/2010
La mancata comparizione dell'imputato - previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all'udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell'avvenuta remissione - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155, comma primo, c.p., che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l'imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato.
Cass. pen. n. 34124/2009
La mancata comparizione all'udienza del querelato contumace non integra accettazione tacita della remissione della querela neppure ove egli sia venuto a conoscenza di detta remissione.
Cass. pen. n. 4696/2009
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.
Cass. pen. n. 46088/2008
Fuori dalle ipotesi espressamente e specificamente disciplinate dalla normativa sulla competenza penale del giudice di pace (artt. 21, 28 e 30 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 ), la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire prefigurando la mancata comparizione come remissione tacita della querela, non dà luogo ad un caso di rimessione tacita.
Cass. pen. n. 34501/2008
L'impegno, assunto in sede civile, all'atto della separazione personale, da parte del coniuge querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.
Cass. pen. n. 28152/2008
La mancata comparizione del querelante nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio disposta dal PM, ex art. 20 D.L.vo n. 274 del 2000 non integra la remissione tacita di querela, in quanto, in tal caso, trovano applicazione le regole generali di cui all'art. 152 c.p. che richiede, a tal fine, un'inequivocabile manifestazione di volontà concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione, la quale non può essere ravvisata nella mancata presentazione della persona offesa all'udienza dibattimentale.
Cass. pen. n. 43072/2007
La transazione del danno non costituisce fatto incompatibile con la volontà di presentare querela e, quindi, non integra la remissione tacita di querela.
Cass. pen. n. 3913/2007
La remissione extraprocessuale tacita della querela (art. 152 c.p.) ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Ne deriva che è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello abbia escluso la sussistenza della detta remissione in ragione del comportamento equivoco della parte lesa, da cui non emerga in maniera univoca che non voglia più la punizione di colui che si sia reso responsabile di ingiurie, lesioni od altro. (Nella specie, la persona offesa aveva semplicemente dichiarato «abbiamo fatto pace, ma non ci salutiamo più»).
Cass. pen. n. 6771/2006
Non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell'offeso dal reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell'azione penale; nè alla omessa comparizione può attribuirsi l'anzidetto valore, previamente notificando alla persona offesa l'avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale, non può essere integrata da un comportamento processuale.
Cass. pen. n. 46808/2005
La mancata comparizione del querelante all'udienza non costituisce un comportamento idoneo ad integrare la remissione della querela, la quale, se extraprocessuale, può essere anche tacita ma deve fondarsi su un comportamento univoco incompatibile con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, univocità che, in tal caso, non sussiste.
Cass. pen. n. 16014/2005
La remissione di querela non può essere sottoposta a termini o a condizioni, sì che è inefficace la remissione cui sia stata apposta la condizione consistente nella corresponsione, non effettuata, della somma pattuita a titolo di risarcimento del danno.
Cass. pen. n. 12861/2005
In tema di querela, l'omessa comparizione del querelante — nonostante l'avviso previamente notificatogli con l'avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela — all'udienza dinanzi al giudice di pace, non integra gli estremi della remissione tacita di cui all'art. 152 c.p., la quale è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell'intento di remissione dell'istanza punitiva; d'altro canto, il querelante non ha l'obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega alla sua assenza la predetta conseguenza.
Cass. pen. n. 14826/2004
Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; anche un atto di transazione in merito ai danni conseguenti a determinate ipotesi delittuose può essere sufficiente, quando risulti evidente e chiaro che il soggetto non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'espressione: “rinuncia di ogni azione giudiziaria” usata in un atto di transazione, una manifestazione espressa della volontà di remissione della querela).
Cass. pen. n. 31963/2001
L'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo.
Cass. pen. n. 10335/2001
La reciproca remissione delle querele, formalizzata dagli imputati in un momento successivo alla sentenza di condanna, produce l'effetto estintivo del reato anche nei riguardi di quello che non abbia impugnato la pronuncia, a condizione che la volontà espressa nell'atto di remissione abbia investito tutti i fatti oggetto del procedimento penale. (In applicazione di tale principio la Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei confronti della ricorrente, perché i reati erano estinti per remissione della querela e nei confronti dell'imputata che non aveva presentato ricorso avverso la stessa decisione, per l'estensione dell'effetto estintivo).
Cass. pen. n. 689/2000
La remissione tacita extraprocessuale della querela può configurarsi solamente quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine a fatti penalmente rilevanti, che hanno formato oggetto dell'istanza di punizione. Tali fatti devono essere univoci sì da potersi desumere con chiarezza la indicata incompatibilità. Il carattere della univocità non è riscontrabile, in relazione a querela presentata da un coniuge nei confronti dell'altro, per i reati di lesioni personali e ingiurie, nella rinuncia «ai reciproci addebiti» nel corso della causa civile per separazione dei coniugi, in quanto la rinuncia stessa è diretta soltanto a non insistere nell'accertamento della colpa ai fini del giudizio civile.
Cass. pen. n. 5191/2000
Poiché la remissione tacita di querela deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querela, tale non può essere ritenuta la omessa comparizione dello stesso all'udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato.
Cass. pen. n. 1452/1998
A norma dell'art. 152 c.p., la remissione extraprocessuale di querela può essere espressa o tacita. La prima deve risultare da atto esplicito e formale, la seconda da fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, cioè da comportamenti inequivoci, sostanzialmente inconciliabili con la richiesta di punizioni. Tale volontà non è desumibile da mere omissioni, quale la mancata comparizione o mancata costituzione della parte civile, che può derivare da cause indipendenti dalla volontà dell'offeso, da circostanze contingenti e da valutazioni non abdicative e remissorie. Non è ricavabile neppure dall'accettazione del risarcimento dei danni che, apprezzabile quale comportamento preclusivo della costituzione di parte civile, è giustificabile con una diversa motivazione.
Cass. pen. n. 4033/1994
Non è consentito in giudizio desumere dal comportamento del querelante presente elementi per l'affermazione di tacita remissione di querela, stante la lettera dell'art. 152, comma 2, c.p. (ove la forma tacita è prevista soltanto per la remissione extraprocessuale) ed in ragione della possibilità e del connesso dovere, per le conseguenze della scelta, di ottenere dall'interessato presente una esplicita manifestazione di volontà al riguardo.