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Articolo 152 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Remissione della querela

Dispositivo dell'art. 152 Codice Penale

Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato(1).

La remissione è processuale [c.p.p. 340] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

Vi è altresì remissione tacita:

  1. 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
  2. 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90 quater del c.p.p.. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno(2).

Note

(1) La remissione può essere processuale o extraprocessuale. Nel primo caso consiste in una dichiarazione recettizia all'autorità giudiziaria, mentre nel secondo caso può essere sia tacita sia espressa. Non deve n ogni caso poi essere confusa con la rinunzia al diritto di querela (art. 339 del c.p.p.), la quale può essere esercitata fino a che la querela non è stata presentata, a differenza della remissione che opera in un momento successivo all'esercizio del diritto di querela e non è ammissibile se la querela è dichiarata irrevocabile dalla legge.
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha disposto la modifica dell'art. 152, comma 1 e l'introduzione di due commi dopo il secondo all'art. 152.

Ratio Legis

La remissione è un atto la cui natura s'inquadra nell'ambito dell'esercizio di un diritto pubblico soggettivo che fa capo alla persona che ha proposto la querela o agli eredi, se tutti concordi, e la cui funzione si ravvisa in una sorta di perdono privato.

Spiegazione dell'art. 152 Codice Penale

La remissione della querela estingue il reato a causa del venir meno dell'interesse statale alla punibilità del colpevole in seguito alla rinuncia della persona offesa. Ovviamente essa rileva solamente nei reati procedibili a querela di parte.

La remissione può essere processuale o extraprocessuale e, in quest'ultimo caso, può essere manifestata in forma espressa o tacita, ovvero con comportamenti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione non può essere sottoposta a termini o condizioni ed è valida solo se espressa prima della sentenza di condanna.

Inoltre, ai sensi dell'art. 155 comma 3 la remissione fatta soltanto nei confronti di un concorrente nel reato si estende anche agli concorrenti.

Da ultimo, le Sez. Unite hanno stabilito che la legge non richiede un'accettazione neppure implicita da parte del querelato. Tuttavia, non è possibile la sua condanna alle spese processuali, come disposto dall'art. 340 comma 4, se non in presenza della prova che il querelato abbia avuto almeno conoscenza della remissione della querela, o almeno che sia stato nelle condizioni di averne conoscenza. Solo a tali condizioni, pertanto, la remissione produrrebbe il suo effetto estintivo.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
In tema di remissione della querela, una prima modifica, relativa al primo comma dell’art. 152 c.p., si rende anzitutto necessaria per consentire che l’istituto operi non solo in relazione ai delitti, ma anche alle contravvenzioni, nelle ipotesi per esse è prevista la procedibilità a querela.
È questo il caso, a seguito del presente intervento di riforma, delle contravvenzioni di cui agli art. 659 e 660 c.p. Numerose disposizioni del codice di procedura penale, d’altra parte, già si riferiscono ai “reati” procedibili a querela.


Una seconda modifica, che introduce quale ipotesi di remissione, tacita la circostanza che il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, è illustrata nella parte della relazione relativa alla giustizia riparativa, alla quale si rinvia.


Una terza modifica è poi realizzata in attuazione della direttiva di cui alla legge delega: “prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone”.
Per attuare tale direttiva è necessario intervenire sulla disciplina della remissione tacita della querela, contenuta nell’art. 152 c.p., prevedendo che la mancata comparizione del querelante senza giustificato motivo all’udienza alla quale sia stato citato a comparire come testimone integri remissione tacita di querela.


Il riferimento al carattere ingiustificato della mancata comparizione all’udienza rende superflua l’introduzione di clausole di salvaguardia assimilabili a quella dettata dall’art. 500, comma 4, c.p.p.: è di tutta evidenza che dovrà ritenersi «senza giustificato motivo» la mancata comparizione del querelante che si ritenga possa essere conseguenza di qualsivoglia forma di indebito condizionamento (violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità, diverse dal risarcimento del danno).
Ed è altrettanto evidente che il giudice (di ufficio o su impulso di parte) avrà il potere/dovere di svolgere accertamenti sulla prova di un fatto processuale (laddove vi siano elementi suggestivi dell’esistenza di tali indebiti condizionamenti).


Si è ritenuto opportuno chiarire che le previsioni che fanno conseguire l’effetto della remissione tacita di querela alla mancata comparizione del querelante all’udienza in cui questi sia citato a comparire come testimone non possono trovare applicazione in caso di persone offese minorenni, incapaci o in condizioni di particolare vulnerabilità (ai sensi dell’art. 90 quater c.p.p.) e in tutte le situazioni in cui il querelante non comparso sia persona che ha proposto querela agendo in luogo della persona offesa e nell’assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico: si pensi alle querele presentate dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori, dagli amministratori di sostegno (allorché ne abbiano il potere), dai curatori speciali.


In tali casi, sembra opportuno limitare gli effetti dell’automatismo che annette alla mancata comparizione il valore di remissione di querela; in tal modo si scongiura il rischio che eventuali negligenze del rappresentante non comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutele per gli interessi sostanziali del rappresentato. Il fatto che la mancata comparizione del querelante all’udienza ove deve essere esaminato come teste – ove l’assenza sia consapevole (all’esito di un rituale procedimento di notificazione) e ingiustificata – abbia come conseguenza tipica la remissione tacita di querela, suggerisce l’opportunità di introdurre ulteriori modifiche al codice di rito.
2 
La disposizione dà attuazione all’articolo della legge delega che indica, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, anche quello di prevedere che “l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena”, mediante l’introduzione, nel numero 2 del terzo comma dell’articolo 152 del codice penale, comma di nuovo conio, della descrizione di un’ulteriore condotta integrante un’ipotesi di remissione tacita di querela.


La condotta è quella del querelante che abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa che si sia concluso con un esito riparativo.
Considerato che l’esito riparativo potrebbe comportare l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, in tal caso, la querela si intende rimessa solo a seguito della valutazione del giudice circa il loro rispetto. Ciò è stato previsto, analogamente a quanto dettato per la modifica della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, n. 6 del codice penale, per evitare un’applicazione automatica dell’istituto a fronte della mera assunzione di impegni comportamentali, che potrebbero poi non essere rispettati dall’imputato.


Dunque, la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa conclusosi con un esito riparativo viene inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale, incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell'articolo 152, secondo comma, terzo periodo, del cod. pen., considerato che l’esito riparativo postula il soddisfacimento dell’interesse alla punizione da parte della vittima.
In altri termini, con tale norma si compie una scelta sistematica di grande rilievo: la giustizia riparativa, per i reati perseguibili a querela rimettibile, può essere concepita come una modalità realmente alternativa alla giustizia tradizionale o contenziosa.


La premessa fondamentale – anche alla luce della giurisprudenza di legittimità citata in seguito – è che il querelante sia stato previamente avvertito (ai sensi dell’articolo 90 bis, comma 1, lett. p-ter) del codice di procedura penale), della possibilità di definizione del procedimento con remissione tacita della querela ex art. 152 c.p. ogniqualvolta lo stesso abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato.
Il giudice, nel verificare che la fattispecie in questione possa qualificarsi quale condotta incompatibile con la volontà di persistere nella querela, è tenuto dunque ad accertare l’avvenuto svolgimento del programma e la sua conclusione con un esito riparativo.


A fronte poi di un esito che comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, il giudice dovrà effettuare un’ulteriore valutazione: verificare che gli impegni siano stati rispettati; ciò in quanto non sarebbe altrimenti possibile qualificare la fattispecie, complessivamente valutata, quale condotta incompatibile con la volontà di rimettere la querela, non essendo stato il querelante ancora soddisfatto.
Inoltre, sempre tenuto conto che lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, con riferimento ai reati procedibili a querela, potrebbe comportare l’estinzione del reato, è stato previsto, in tal caso, nella disposizione di nuova introduzione di cui all’articolo 129 bis del cod. proc. pen. la sospensione del procedimento, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, del termine di cui all’articolo 344 bis del cod. proc. pen. e, in quanto compatibili, dei termini di cui all’articolo 304 cod. proc. pen.


Quanto alla remissione tacita di querela, è bene chiarire che il nostro ordinamento non specifica gli atti o i comportamenti dai quali ricavare una volontà di remissione tacita, posto che l'art. 152, comma 2, terzo periodo, del cod. pen. attribuisce valore di remissione al compimento da parte del querelante di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, a differenza di quanto previsto nell'art. 340 del cod. proc. pen., il quale, con riferimento alle ipotesi di remissione espressa, distingue il caso di dichiarazione ricevuta dall'autorità giudiziaria procedente da quello di dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria e contempla sia una forma di remissione processuale che una forma di remissione extraprocessuale.


La remissione processuale è solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria procedente a seguito di una esternazione di una formale dichiarazione da parte del querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale; le manifestazioni formali di una volontà di rimettere la querela possono pervenire nelle forme più varie all'autorità giudiziaria procedente, la quale potrà valutare se la condotta o l'atto ricollegabile al querelante possa valere come remissione extraprocessuale espressa o tacita. Secondo le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione (sentenza del 21 luglio 2016, n. 31668), integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice di pace che l'eventuale assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.


Nella fattispecie, la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell'avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può ben essere inquadrata, secondo i giudici di legittimità, nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell'art. 152, secondo comma, terzo periodo, del cod. pen..


In considerazione della previsione di un inderogabile dovere del giudice di pace di favorire la conciliazione tra le parti, nei casi di reati perseguibili a querela, può essere riconosciuta al giudice stesso la scelta delle modalità più opportune per raggiungere tale obiettivo, se del caso rendendo avvertite le parti della valutazione che potrebbe essere attribuita a una loro condotta passiva interpretabile alla stregua di una volontà tacita del querelante di rimessione e mancanza di volontà di ricusa del querelato.
In linea con gli ultimi approdi giurisprudenziali, la legge delega, in materia di condizioni di procedibilità, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, indica anche quello di “prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone”.


Conclusivamente, si è data pertanto attuazione alla delega nella norma di cui all'articolo 152, terzo comma, numero 1, in relazione a detta ultima ipotesi, ed è stata altresì inserita un'ulteriore ipotesi di remissione tacita, nel numero 3 della stessa disposizione, in relazione alla nuova disciplina organica della giustizia riparativa.

Massime relative all'art. 152 Codice Penale

Cass. pen. n. 13204/2022

Integra remissione tacita di querela la sottoscrizione di un atto di quietanza con accettazione di una somma di denaro a saldo e stralcio di ogni pretesa, con rinuncia ad ogni azione civile e penale, trattandosi di manifestazione della volontà del querelante di non persistere nell'istanza punitiva.

Cass. pen. n. 45594/2021

La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate.

Cass. pen. n. 319/2021

In tema di diffamazione a mezzo stampa commessa mediante la pubblicazione di un'intervista, la remissione di querela nei confronti del giornalista estende i suoi effetti anche all'intervistato, in ragione dell'identità del reato derivante dalla necessaria cooperazione fra i due soggetti, senza che rilevi la mancata contestazione formale del concorso di persone nel reato.

Cass. pen. n. 2801/2021

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell'interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela senza dare conto di due verbali di causa in cui risultava una espressa volontà di segno opposto delle persone offese).

Cass. pen. n. 3034/2020

In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità.

Cass. pen. n. 24435/2020

In tema di revisione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio ed acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fini della decisione, rientra nel concetto di "prova nuova", rilevante ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata annullata la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di revisione sul presupposto che la remissione non integrasse una "prova nuova", senza neppure acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, dal cui esame sarebbe emerso che la remissione di querela e l'accettazione, pur essendo state acquisite al fascicolo del dibattimento, non erano state valutate, neppure implicitamente, nella sentenza di condanna). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 28/01/2020)

Cass. pen. n. 15109/2020

Il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza.

Cass. pen. n. 20907/2020

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 576 cod. proc. pen., dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato al quale si estenda, ai sensi dell'art. 155 cod. pen., la remissione di querela effettuata nei confronti del coimputato del medesimo reato, poiché essa, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza di una decisione assolutoria, assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 48239/2019

L'acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne rigetta la domanda risarcitoria in primo grado non equivale a remissione tacita della querela.

Cass. pen. n. 31924/2019

In tema di appello della parte civile a seguito di sentenza di assoluzione in primo grado, la sopravvenuta remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato, non determina l'estinzione del reato, in quanto assume il significato di una rinunzia implicita all'impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità della stessa. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, trattandosi di appello proposto ai soli effetti civili, la remissione di querela non avrebbe potuto incidere sui profili penali della sentenza impugnata e determinare, a seguito dell'accettazione del querelato, l'estinzione del reato, in quanto già ne era stata esclusa la sussistenza per mancanza del dolo).

Cass. pen. n. 20259/2019

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio su ricorso della persona offesa, la richiesta di assoluzione nel merito dell'imputato, avanzata a fronte della rinuncia al ricorso della persona offesa (equiparata alla remissione di querela), non può essere intesa come sintomatica dell'implicita volontà di rifiuto della remissione, trattandosi di richiesta orientata a un epilogo più favorevole, tale da consentire la condanna del querelante al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio. (Fattispecie nella quale l'imputato, presente in udienza, non aveva manifestato espressamente la volontà di rifiutare la remissione e il giudice aveva condannato il querelante al pagamento delle spese processuali, lasciando intendere l'esistenza di un accordo tra querelante e querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 19675/2019

La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

Cass. pen. n. 31668/2016

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. * , Cass. pen., , Sezioni Unite,

Cass. pen. n. 21874/2014

La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, nonostante la sopravvenuta prescrizione del reato medesimo).

Cass. pen. n. 4059/2014

La remissione extraprocessuale tacita della querela presuppone condotte assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, le quali possono trovare solo conferma nella mancata comparizione in udienza della persona offesa. (Nella fattispecie la persona offesa aveva negoziato l'assegno consegnatole a titolo di risarcimento del danno e si era resa irreperibile, così da mostrare il suo disinteresse al prosieguo del processo, non presentandosi alle udienze, benché avvertita che la sua mancata presentazione sarebbe stata considerata remissione tacita di querela).

Cass. pen. n. 12375/2011

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione - avverso la sentenza che dichiari l'estinzione del reato per remissione di querela - proposto dal Pubblico Ministero per dedurre che l'imputato non è stato posto in condizioni di esprimere validamente la volontà di accettare o ricusare la remissione, trattandosi di interesse che può essere riconosciuto solo in capo all'imputato stesso.

Cass. pen. n. 2776/2011

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

Cass. pen. n. 35900/2010

La mancata comparizione dell'imputato - previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all'udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell'avvenuta remissione - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155, comma primo, c.p., che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l'imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato.

Cass. pen. n. 34124/2009

La mancata comparizione all'udienza del querelato contumace non integra accettazione tacita della remissione della querela neppure ove egli sia venuto a conoscenza di detta remissione.

Cass. pen. n. 4696/2009

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

Cass. pen. n. 46088/2008

Fuori dalle ipotesi espressamente e specificamente disciplinate dalla normativa sulla competenza penale del giudice di pace (artt. 21, 28 e 30 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 ), la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire prefigurando la mancata comparizione come remissione tacita della querela, non dà luogo ad un caso di rimessione tacita.

Cass. pen. n. 34501/2008

L'impegno, assunto in sede civile, all'atto della separazione personale, da parte del coniuge querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.

Cass. pen. n. 28152/2008

La mancata comparizione del querelante nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio disposta dal PM, ex art. 20 D.L.vo n. 274 del 2000 non integra la remissione tacita di querela, in quanto, in tal caso, trovano applicazione le regole generali di cui all'art. 152 c.p. che richiede, a tal fine, un'inequivocabile manifestazione di volontà concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione, la quale non può essere ravvisata nella mancata presentazione della persona offesa all'udienza dibattimentale.

Cass. pen. n. 43072/2007

La transazione del danno non costituisce fatto incompatibile con la volontà di presentare querela e, quindi, non integra la remissione tacita di querela.

Cass. pen. n. 3913/2007

La remissione extraprocessuale tacita della querela (art. 152 c.p.) ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Ne deriva che è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello abbia escluso la sussistenza della detta remissione in ragione del comportamento equivoco della parte lesa, da cui non emerga in maniera univoca che non voglia più la punizione di colui che si sia reso responsabile di ingiurie, lesioni od altro. (Nella specie, la persona offesa aveva semplicemente dichiarato «abbiamo fatto pace, ma non ci salutiamo più»).

Cass. pen. n. 6771/2006

Non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell'offeso dal reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell'azione penale; nè alla omessa comparizione può attribuirsi l'anzidetto valore, previamente notificando alla persona offesa l'avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale, non può essere integrata da un comportamento processuale.

Cass. pen. n. 46808/2005

La mancata comparizione del querelante all'udienza non costituisce un comportamento idoneo ad integrare la remissione della querela, la quale, se extraprocessuale, può essere anche tacita ma deve fondarsi su un comportamento univoco incompatibile con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, univocità che, in tal caso, non sussiste.

Cass. pen. n. 16014/2005

La remissione di querela non può essere sottoposta a termini o a condizioni, sì che è inefficace la remissione cui sia stata apposta la condizione consistente nella corresponsione, non effettuata, della somma pattuita a titolo di risarcimento del danno.

Cass. pen. n. 12861/2005

In tema di querela, l'omessa comparizione del querelante — nonostante l'avviso previamente notificatogli con l'avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela — all'udienza dinanzi al giudice di pace, non integra gli estremi della remissione tacita di cui all'art. 152 c.p., la quale è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell'intento di remissione dell'istanza punitiva; d'altro canto, il querelante non ha l'obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega alla sua assenza la predetta conseguenza.

Cass. pen. n. 14826/2004

Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; anche un atto di transazione in merito ai danni conseguenti a determinate ipotesi delittuose può essere sufficiente, quando risulti evidente e chiaro che il soggetto non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'espressione: “rinuncia di ogni azione giudiziaria” usata in un atto di transazione, una manifestazione espressa della volontà di remissione della querela).

Cass. pen. n. 31963/2001

L'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo.

Cass. pen. n. 10335/2001

La reciproca remissione delle querele, formalizzata dagli imputati in un momento successivo alla sentenza di condanna, produce l'effetto estintivo del reato anche nei riguardi di quello che non abbia impugnato la pronuncia, a condizione che la volontà espressa nell'atto di remissione abbia investito tutti i fatti oggetto del procedimento penale. (In applicazione di tale principio la Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei confronti della ricorrente, perché i reati erano estinti per remissione della querela e nei confronti dell'imputata che non aveva presentato ricorso avverso la stessa decisione, per l'estensione dell'effetto estintivo).

Cass. pen. n. 689/2000

La remissione tacita extraprocessuale della querela può configurarsi solamente quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine a fatti penalmente rilevanti, che hanno formato oggetto dell'istanza di punizione. Tali fatti devono essere univoci sì da potersi desumere con chiarezza la indicata incompatibilità. Il carattere della univocità non è riscontrabile, in relazione a querela presentata da un coniuge nei confronti dell'altro, per i reati di lesioni personali e ingiurie, nella rinuncia «ai reciproci addebiti» nel corso della causa civile per separazione dei coniugi, in quanto la rinuncia stessa è diretta soltanto a non insistere nell'accertamento della colpa ai fini del giudizio civile.

Cass. pen. n. 5191/2000

Poiché la remissione tacita di querela deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querela, tale non può essere ritenuta la omessa comparizione dello stesso all'udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato.

Cass. pen. n. 1452/1998

A norma dell'art. 152 c.p., la remissione extraprocessuale di querela può essere espressa o tacita. La prima deve risultare da atto esplicito e formale, la seconda da fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, cioè da comportamenti inequivoci, sostanzialmente inconciliabili con la richiesta di punizioni. Tale volontà non è desumibile da mere omissioni, quale la mancata comparizione o mancata costituzione della parte civile, che può derivare da cause indipendenti dalla volontà dell'offeso, da circostanze contingenti e da valutazioni non abdicative e remissorie. Non è ricavabile neppure dall'accettazione del risarcimento dei danni che, apprezzabile quale comportamento preclusivo della costituzione di parte civile, è giustificabile con una diversa motivazione.

Cass. pen. n. 4033/1994

Non è consentito in giudizio desumere dal comportamento del querelante presente elementi per l'affermazione di tacita remissione di querela, stante la lettera dell'art. 152, comma 2, c.p. (ove la forma tacita è prevista soltanto per la remissione extraprocessuale) ed in ragione della possibilità e del connesso dovere, per le conseguenze della scelta, di ottenere dall'interessato presente una esplicita manifestazione di volontà al riguardo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 152 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
giovedì 29/02/2024
“Durante una turbolenta separazione legale, la moglie picchia violentemente sua madre perchè dalla parte del marito mandandola all'ospedale. La madre non riesce psicologicamente a denunciare la figlia ma lo fa la figlia che la denuncia per percosse. Pochi giorni fa la figlia, sottoscrive, davanti ai Carabinieri, una remissione di reato nei confronti della madre giustificando il fatto con la sopravvenuta consapevolezza della stessa di essere stata manipolata.
Scrive infatti davanti ai Carabinieri nella remissione :La remittente dichiara di non essere più intenzionata a che l’azione penale prosegua in quanto i rapporti tra lei e la madre sono migliorati e vi è stata una riappacificazione definitiva, con una consapevolezza da parte di mia madre di essere stata manipolata.
E' chiaro il riferimento che la manipolazione è avvenuta da parte del marito.
La mia domanda : come faccio ad obbligare la remittente a dichiarare a chi si riferiva quando indicava un possibile manipolatore e se ci possono essere i termini per una querela.
Inoltre, è ammissibile che in una remissione di querela la remittente precisi in quel modo la sua decisione e che questa dichiarazione venga verbalizzata dai Carabinieri?
Grazie”
Consulenza legale i 03/03/2024
La risposta è negativa.

L’atto di remissione della querela è atto personalissimo e non c’è alcun modo per obbligare taluno a specificare o a chiarire le ragioni di tale remissione, che peraltro non sono neanche richieste dalla legge per l’efficacia dell’atto medesimo.

Tale principio è chiaramente evincibile dall’articolo 152 del codice penale, secondo il quale la remissione è funzionale solo a estinguere il reato e a far venir meno l’interesse statale – che nel caso dei reati procedibili a querela sorge solo in corrispondenza di quello del privato – alla punibilità del fatto.

Per tali ragioni è, effettivamente, alquanto inusuale che nell’atto di remissione vengano specificate le ragioni di tale atto, che sono irrilevanti per l’ordinamento appartenendo al solo foro interno del soggetto remittente.

Ciò non toglie che l’ufficiale di PG procedente può, esattamente come avvenuto nel caso di specie, verbalizzare eventuali dichiarazioni del remittente sulle ragioni dell’atto.

Quanto alla possibilità di depositare una denuncia – querela da parte del “manipolatore”, la strada è francamente in salita. Oltre al fatto che, come chiarito anche nella richiesta di parere, non viene fatto il nome del soggetto (tale per cui provare che il remittente si riferisse a un soggetto specifico è molto difficile), è comunque arduo nel caso di specie individuare la fattispecie per cui procedere.

Non è infatti il caso della calunnia, che presuppone che il soggetto venga accusato della commissione di un reato (che non si riesce a ravvedere), né forse quello della diffamazione atteso che la tenuità del riferimento non sembra integrare il reato di cui all’ art. 595 del c.p..

S. D. C. chiede
giovedì 06/04/2023
“Art. 162 ter C. P. = Estinzione del reato a remissione di querela: La Cartabia c'ha messo penna, ed ora s'è purtroppo perduta, se pur solo momentaneamente ci si augura, la complessiva padronanza circa la capacità d'uso e dunque applicazione della norma; pertanto chiedo: può, da parte dell'offensore essere proposta remissione di querela (atteso ovviamente l'ottenuta condivisione altera parte, cioè della persona offesa costituitasi parte civile) anche DOPO aver proceduto intanto al deposito del ricorso in Cassazione? Cioè DOPO ormai aver già superato i primi due gradi di giudizio, ed essere addirittura entrati già nel terzo ed ultimo grado?”
Consulenza legale i 07/04/2023
Premesso che art. 162 ter del c.p. nulla c’entra con la remissione della querela atteso che si tratta della disposizione che regola l’estinzione del reato per condotte riparatorie, al parere bisogna dare risposta positiva.

Sul punto, in realtà, è da pochissimo intervenuta la Cassazione medesima affermando che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal Giudice di legittimità (sentenza n. 15920/21, depositata il 27 aprile)

In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, la remissione della querela prevale su qualsivoglia altra causa di inammissibilità del ricorso e se correttamente eccepita dal ricorrente (mediante regolare impugnazione e/o con motivi aggiunti), è idonea a determinare l’estinzione del reato.

P. C. M. chiede
lunedì 29/08/2022 - Calabria
“Buongiorno,
è possibile ritirare denuncia orale Carabinieri dopo che il Giudice ha comunicato la sua decisione?
- Trattasi di aggressione da parte di persona con disturbo schizofrenico -
Se si, le spese saranno a mio carico?
Grazie, cordiali saluti”
Consulenza legale i 06/09/2022
La remissione della querela nel nostro ordinamento è disciplinata dall’ art. 152 del c.p. e, per gli aspetti pratici, dall’ art. 340 del c.p.p..

La remissione è espressione di un diritto soggettivo ben preciso, ovvero quello della persona offesa dal reato di ritirare la precedente volontà, espressa con la querela, di richiedere la formale punibilità del soggetto reputato colpevole di un fatto costituente reato.

La natura stessa di diritto non consente che, a seguito della remissione, possano essere addebitate spese di alcun tipo al querelante, successivamente remittente.

Si noti che la remissione può essere esercitata in ogni tempo, a patto che la stessa intervenga prima della condanna definitiva del soggetto agente e la stessa ha, come effetto, l’estinzione del reato, determinando la conclusione del processo penale.
Ciò, naturalmente, a patto che il Pubblico Ministero contesti una fattispecie perseguibile unicamente a querela di parte.
Se, viceversa, il reato per cui si procede dovesse essere perseguibile d’ufficio, il processo penale continuerà il proprio corso anche a seguito della remissione della querela.


Anonimo chiede
sabato 13/11/2021 - Lazio
“Buon pomeriggio, volevo essere informata sulla possibilità di una prescrizione per un decreto penale di condanna art.635 cp (in relazione all'art.625 n7 cp) notificato l'11 febbraio 2016 per danneggiamento all'autovettura del mio ex marito . La prima richiesta di udienza fu stabilita a giugno del 2018, rinviata per sciopero dei giudici a giugno del 2020, rinviata nuovamente a causa pandemia covid. Ad agosto 2021 mi è stata recapitata la raccomandata che fissa l'udienza in data 25 maggio 2022. Oltre alla possibilità di prescrizione, a quali altre alternative potrei auspicare? Il mio ex marito sarebbe disposto a fare una remissione della querela. Personalmente ho la fedina penale immacolata e sono un'insegnante di ruolo ma quest'azione è stata il risultato di una lite familiare dovuta all'esasperazione di una separazione non del tutto serena. Vi ringrazio anticipatamente”
Consulenza legale i 17/11/2021
Prima di tutto occorre specificare che, in ambito penale, non è il decreto penale di condanna a prescriversi ma il reato in relazione al quale lo stesso è stato emesso.

Nel caso di specie, il decreto penale veniva emesso in relazione al reato di cui all’art. 635 c.p., come aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., n. 7.

Dunque, stando al codice penale, all’imputato può essere comminata una pena che va da 1 a 5 anni; ciò, ancora, vuol dire che la prescrizione, nel caso di specie, sarebbe di 7 anni e mezzo, che decorrono dalla data di consumazione del reato, ovvero il 1 settembre 2015.
La prescrizione scatterebbe, quindi, nel mese di marzo del 2023.

D’altro canto, a tale data vanno aggiunti i periodi di sospensione che nel frattempo potrebbero essere maturati e, nel caso di specie, l’unico periodo di sospensione è quello che va dal giugno 2020 al maggio 2022.
Tale circostanza fa slittare la prescrizione globale di due anni ca. e, dunque, all’incirca nel mese di febbraio/marzo del 2025.

Prescindendo dalle questioni in tema di prescrizione (i decreti covid che hanno determinato la sospensione della prescrizione in caso di rinvio sono stati, per alcuni aspetti, dichiarati incostituzionali a seguito di articolate questioni giuridiche di cui è inutile dare conto in questa sede in considerazione del fatto che non è dato sapere la ragione specifica del rinvio dell’odierno processo), nel caso di specie va rilevato quanto segue.

Un’ipotesi di non punibilità potrebbe comunque susseguire all’applicazione dell’art. 131 bis c.p. laddove il danno cagionato sia stato particolarmente lieve.

Inoltre, e questo è molto importante, va osservato che, nel caso di specie, né il giudice né il Pubblico Ministero hanno tenuto conto (perché ancora non presente nel nostro codice al momento dell'esercizio dell'azione penale e del decreto penale, essendo stato introdotto nel 2017) del nuovo art. 649 c.p. che, per i delitti contro il patrimonio, determina delle specifiche ipotesi di non punibilità.

Senza entrare nei tecnicismi dell’articolo in parola, si noti che, nel caso di specie:

- la condotta potrebbe essere non punibile se, al tempo del danneggiamento, le parti erano ancora coniugi non legalmente separati;
- nel caso in cui, invece, al tempo fossero già legalmente separati, la procedibilità del reato sarebbe a querela di parte e, quindi, una rimessione della querela da parte della persona offesa dal reato determinerebbe la cessazione del processo penale.

Si consiglia, dunque di:

- Proseguire col processo;
- Assieme ad un avvocato che abbia visione di tutto il fascicolo processuale, valutare se, nel caso di specie, la sospensione della prescrizione causa rinvio Covid sia legittima o se rientri in una delle ipotesi tacciate di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale;
- Nel corso del processo, puntare alla non punibilità sia sul versante dell’art. 131 bis c.p. che su quello di cui all’art. 649 c.p.;
- A prescindere, è estremamente importante che l’ex coniuge rimetta la querela. Tale circostanza, a prescindere da eventuali effetti legali automatici, denota una certa noncuranza del fatto da parte della persona offesa che, quasi sempre, ammorbidisce il giudice nelle valutazioni del caso.

LUCREZIA . S. chiede
giovedì 30/01/2020 - Lazio
“La remissione della querela può accettarla il padre per conto della figlia? Ho urgenza di saperlo prima di sabato grazie”
Consulenza legale i 31/01/2020
La risposta al quesito è negativa.
La remissione della querela e l’accettazione della stessa sono considerati atti personalissimi del querelante e del querelato e, pertanto, possono essere effettuati solo dagli stessi e/o dal difensore munito di apposita procura speciale.

In tal senso depongono chiaramente gli artt. 153 e 155 (che rinvia al predetto 153) del codice di procedura penale, allorché consentono di rimettere la querela e di procedere all’accettazione della remissione ad altri soggetti solo quando si tratta di infermi di mente o di minori che, in quanto tali devono essere necessariamente rappresentati da un terzo.

L’accettazione della remissione di querela può, inoltre, coinvolgere un terzo solo allorché si tratti di un difensore munito di apposita procura speciale. Tale previsione è sancita negli articoli 339 e 340 del codice di rito, specificamente volti ad affermare che la rinuncia, la remissione e l’accettazione della remissione di querela possono essere effettuati solo “personalmente o a mezzo di procuratore speciale”.

Nel caso di specie, dunque, si sconsiglia di procedere all’accettazione della remissione da parte del padre. Nel caso in cui vi sia un’impossibilità oggettiva della figlia a procedere personalmente, si consiglia di conferire procura speciale ad un avvocato proprio a tal fine.

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