(massima n. 1)
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell'interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontą di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilitą degli atti compiuti dal querelante con la volontą di persistere nella querela. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela senza dare conto di due verbali di causa in cui risultava una espressa volontą di segno opposto delle persone offese).