(massima n. 1)
In tema di revisione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio ed acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fini della decisione, rientra nel concetto di "prova nuova", rilevante ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui č stata annullata la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di revisione sul presupposto che la remissione non integrasse una "prova nuova", senza neppure acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, dal cui esame sarebbe emerso che la remissione di querela e l'accettazione, pur essendo state acquisite al fascicolo del dibattimento, non erano state valutate, neppure implicitamente, nella sentenza di condanna). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 28/01/2020)