(massima n. 1)
La remissione extraprocessuale tacita della querela presuppone condotte assolutamente incompatibili con la volontą di persistere nell'istanza punitiva, le quali possono trovare solo conferma nella mancata comparizione in udienza della persona offesa. (Nella fattispecie la persona offesa aveva negoziato l'assegno consegnatole a titolo di risarcimento del danno e si era resa irreperibile, cosģ da mostrare il suo disinteresse al prosieguo del processo, non presentandosi alle udienze, benché avvertita che la sua mancata presentazione sarebbe stata considerata remissione tacita di querela).