(massima n. 1)
Non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell'offeso dal reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell'azione penale; nè alla omessa comparizione può attribuirsi l'anzidetto valore, previamente notificando alla persona offesa l'avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale, non può essere integrata da un comportamento processuale.