(massima n. 1)
In tema di appello della parte civile a seguito di sentenza di assoluzione in primo grado, la sopravvenuta remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato, non determina l'estinzione del reato, in quanto assume il significato di una rinunzia implicita all'impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilitą della stessa. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, trattandosi di appello proposto ai soli effetti civili, la remissione di querela non avrebbe potuto incidere sui profili penali della sentenza impugnata e determinare, a seguito dell'accettazione del querelato, l'estinzione del reato, in quanto gią ne era stata esclusa la sussistenza per mancanza del dolo).