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Articolo 153 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 153 Codice di procedura penale

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta(1).

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite con le modalità previste dall’articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall’articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale e sulla copia dell’atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nei modi indicati al comma 1, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell’atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.


__________________

(1) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. d) n. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Nell’ottica di una più ampia modifica del sistema delle notifiche, le regole introdotte con la riforma Cartabia nell’art. 148 del c.p.p. hanno reso necessario modificare l’art. 153 c.p.p., prevedendo che anche le notificazioni al pubblico ministero siano eseguite con le modalità telematiche.

Spiegazione dell'art. 153 Codice di procedura penale

Nell’ottica di una più ampia rinnovazione del sistema delle notifiche nel procedimento penale, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha inciso sull’art. 153 c.p.p., adeguandolo ai principi dettati dal nuovo art. 148 del c.p.p. e, quindi, introducendo la modalità telematica come regola principale e, solo in via sussidiaria, la modalità analogica con consegna di copia cartacea dell’atto nella segreteria.

Ai sensi dell’art. 153 c.p.p., rispetto al caso in cui il pubblico ministero è destinatario della notifica, si deve fare una distinzione: il caso della notificazione effettuata dalle parti (comma 1) e il caso delle comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice (comma 2).

Il comma 1 dell’art. 153 c.p.p. prende in considerazione le notificazioni effettuate dalle parti.
Ai sensi della norma (modificato dalla riforma Cartabia), la notificazione avviene con le modalità telematiche.
Se la notifica telematica non è possibile per espressa previsione di legge o per assenza o inidoneità di un domicilio digitale o per impedimenti tecnici, la notificazione viene effettuata direttamente dalla parte con consegna di copia dell’atto in formato analogico presso la segreteria del pubblico ministero. In tal caso, il pubblico ufficiale provvede ad annotare sull’originale e sulla copia le generalità del soggetto che ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

Il comma 2 disciplina le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice.
Gli atti e i provvedimenti del giudice sono comunicati al pubblico ministero a cura della cancelleria negli stessi modi previsti per le notificazioni delle parti (modalità informatica e, in via sussidiaria, modalità analogica con consegna di copia nella segreteria). Ciò a meno che il pubblico ministero prenda visione dell’atto, sottoscrivendolo. In questo caso, il pubblico ufficiale addetto annota, sull’originale dell’atto, l’eseguita la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Le modifiche operate all’art. 153 sono conseguenza necessitata delle regole principali e sussidiarie introdotte all’art. 148, per prevedere che anche le notificazioni al pubblico ministero siano eseguite con le modalità telematiche.

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