(massima n. 1)
La mancata comparizione dell'imputato - previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all'udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell'avvenuta remissione - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontā di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non č indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioč una manifestazione positiva di volontā di accettazione, ma č sufficiente, ex art. 155, comma primo, c.p., che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l'imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontā di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato.