(massima n. 1)
Qualora, in sede di udienza preliminare a carico di pił imputati, taluno di essi chieda ed ottenga il giudizio abbreviato senza formulare istanza di pubblica udienza, la contestuale celebrazione dell'udienza preliminare a carico dei coimputati, con separazione dei processi solo in fase deliberativa, non integra un'ipotesi di nullitą, ma di mera irregolaritą, salvo che l'imputato ammesso al rito speciale dimostri che la presenza dei coimputati abbia determinato in lui un tale condizionamento da impedirgli di rendere dichiarazioni spontanee che altrimenti avrebbe reso.