1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria(1) [196, 197 c.p.] è citata per l'udienza preliminare [416 c.p.p.] o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile(2). Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3(3).
Note
(1)
È il codice penale ad individuare chi siano i soggetti civilmente obbligati. Agli artt. 196 e 197 c.p. sono indicate: a) le persone fisiche rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza sull'imputato, sempre che il condannato sia incriminato per la violazione di disposizioni che il civilmente obbligato avrebbe dovuto provvedere a far rispettare (c.d. responsabilità per culpa in vigilando); b) le persone giuridiche (esclusi gli enti territoriali), sempre che un proprio dipendente, amministratore, legale rappresentante sia stato condannato per aver violato gli obblighi inerenti all'attività o per aver compiuto il reato nell'interesse dell'ente giuridico (c.d. responsabilità obiettiva).
(2)
La citazione in giudizio avviene quindi per l'udienza preliminare o comunque entro l'apertura del dibattimento.
(3)
Il giudice è l'unico soggetto autorizzato a disporre l'esclusione del civilmente obbligato dal processo; ciò può avvenire su richiesta di parte (del pubblico ministero, dell'imputato o del civilmente obbligato stesso), oppure anche d'ufficio se emerge che in capo dell'asserito civilmente obbligato non sussiste alcun obbligo di garanzia in relazione al fatto-reato oggetto di accertamento. In caso di abbreviato il predetto non può essere escluso poiché la sua responsabilità viene accertata solo in sede penale. A contrario, sebbene non vi sia alcuna disposizione espressa, si deve ritenere non applicabile tale principio anche in caso di giudizio di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.: in caso di accordo tra le parti, è implicita la rinuncia all'azione avverso il civilmente obbligato.