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Articolo 177 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Tassatività

Dispositivo dell'art. 177 Codice di procedura penale

1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge [124].

Ratio Legis

La tematica della nullità è dominata dal principio di tassatività, la cui conseguenza è un sistema chiuso, al di fuori del quale non vi sono spazi per altre specie di invaldità.

Spiegazione dell'art. 177 Codice di procedura penale

La norma in commento, riferendosi esplicitamente alle “disposizioni stabilite per gli atti del procedimento” (distinguendosi in tal senso dall'analogo art. 156 c.p.c. concernente le “forme” prescritte per gli atti processuali), ricomprende anche gli atti compiuto dal pubblico ministero, superando in tal modo qualsiasi dubbio legato all'estensione o meno del regime delle nullità anche agli atti non formali.

Il principio di tassatività implica che al giudice non è consentito ricorrere all'interpretazione analogica in tema di nullità, e quindi non vi è alcuno spazio per altre fattispecie di invalidità.

Massime relative all'art. 177 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19100/2011

La nullità derivante dalla violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo. Pertanto, qualora, come nella specie, la convalida del sequestro sia ritualmente notificata all'indagato e al difensore, quest'ultimo deve dedurla entro il termine di cinque giorni - che l'art. 366 c.p.p. gli concede per l'esame degli atti - con relativa memoria o richiesta da presentare al pubblico ministero, ex art. 367 c.p.p., o al giudice a norma dell'art. 121 c.p.p. Ne deriva che è tardiva l'eccezione proposta in sede di riesame.

Cass. pen. n. 13402/2011

Il giudice non ha l'obbligo di rilevare le nullità d'ordine generale e a regime intermedio rispetto alle quali la parte interessata sia decaduta dalla facoltà di deduzione.

Cass. pen. n. 4140/2011

È abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale, sul presupposto dell'erronea duplicazione di uno dei capi di imputazione in ordine ai quali l'imputato era stato rinviato a giudizio a seguito dell'udienza preliminare, abbia dichiarato la nullità del decreto dispositivo del giudizio, disponendo la ritrasmissione degli atti al P.M.

Cass. pen. n. 42363/2006

Ove l'indecifrabilità grafica della decisione non sia limitata ad alcune parole e non consista nella semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, essa ne comporta la nullità, non solo perché equivale, quanto agli effetti, all'ipotesi di omissione della motivazione, ma anche perché lede il diritto al contraddittorio, nella misura in cui pregiudica la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. Si tratta pertanto di una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.

Cass. pen. n. 5064/2006

In materia di misure cautelari personali, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura coercitiva deve essere esaminata e decisa dal giudice, in composizione monocratica o collegiale, investito della cognizione nel merito del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti. Ed invero, il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 c.p.p., è riferito solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove. Pertanto, l'eventuale diversità di composizione (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) dell'organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi dell'ordinamento giudiziario, che decide in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, stante il principio di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178, comma primo, lett. a) c.p.p., che sono tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

Cass. pen. n. 45627/2005

In tema di notificazione di atti, non costituisce causa di nullità, ma semplice irregolarità formale il fatto che, trattandosi di atto destinato a due destinatari aventi il medesimo domicilio, sia stata consegnata una sola copia dell'atto anziché due, in violazione di quanto disposto dall'art. 54 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di rito.

Cass. pen. n. 23981/2004

In tema di sequestro probatorio, il ritardo nella notifica del decreto di convalida, emesso in termine, non è causa di nullità né di inefficacia della misura adottata, atteso che la prima non è prevista dalla legge e la seconda discende solo dalla mancata verifica della legittimità del provvedimento da parte del pubblico ministero nel termine di cui all'art. 355 c.p.p.

Cass. pen. n. 21052/2004

La sottoscrizione della sentenza richiede, ai sensi dell'art. 546, comma primo, lett. g), c.p.p., l'apposizione della firma del giudice estensore — e qualora si tratti di giudice collegiale, anche del presidente — in calce all'ultima pagina della sentenza; la mancanza della sigla del giudice su ogni foglio della sentenza non determina, pertanto, alcuna nullità, configurando, al più, una mera irregolarità.

Cass. pen. n. 20377/2004

Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto abnorme, ma non inesistente giuridicamente, l'ordinanza del giudice monocratico che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità del capo di imputazione relativo al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, formulato con mero richiamo alle fatture allegate al processo verbale di constatazione, e pertanto il ricorso per cassazione da parte del procuratore generale era subordinato al rispetto del termine di impugnazione ordinario).

Cass. pen. n. 21318/2002

In tema di sequestro, l'omessa immediata restituzione delle cose sequestrate a seguito di annullamento da parte del Tribunale del riesame del relativo provvedimento di sequestro, non è sanzionata da alcuna norma processuale, per cui, in base al principio di tassatività delle nullità, non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui il Pubblico Ministero trattenga la documentazione sequestrata ed emetta, sulla base del suo esame, un nuovo e diverso provvedimento di sequestro dei medesimi beni.

Cass. pen. n. 1/1993

Un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso da più giudici per le indagini preliminari appartenenti allo stesso ufficio e, quindi, tutti egualmente competenti, costituisce non un atto collegiale ma un atto congiunto, processualmente irregolare ma non nullo, stante il principio della tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.). In particolare non è ravvisabile nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., giacché il provvedimento stesso conclama che identica è la volontà dei giudici, sicché il fatto che non possano venire in considerazione le regole per la formazione della volontà nei collegi dimostra che i giudici non sono costituiti in collegio e che l'atto è attribuibile a ciascuno di essi singolarmente considerato. (Fattispecie in cui tre giudici per le indagini preliminari, in seguito al fermo, disposto dal pubblico ministero, di vari indagati, avevano proceduto ciascuno per proprio conto all'interrogatorio ed alla convalida del fermo di una parte degli indagati, emettendo, poi, nei confronti di costoro, in luogo di tre distinti provvedimenti, un'unica ordinanza di custodia in carcere).

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