(massima n. 1)
In tema di udienza preliminare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 419 c.p.p. (atti introduttivi) non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., bensì rientra nel regime di cui all'art. 180 c.p.p. Ciò in quanto, mentre l'udienza preliminare ha funzioni di «filtro» del rinvio a giudizio, permane la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art. 419 settimo comma c.p.p. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429 secondo comma c.p.p.), in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art. 179 c.p.p. quando la norma parla «dell'omessa citazione dell'imputato» (con un'espressione certamente in funzione specificativa rispetto a quella generica di «intervento dell'imputato» ex art. 178 lett. c, c.p.p.), essa non può non riferirsi anche alla notifica del decreto che dispone il giudizio. L'«avviso» per l'udienza preliminare, invece, pur rientrando (come la notifica del decreto per il giudizio) tra gli atti che determinano un «intervento» dell'imputato, non è una «citazione», termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale, in connessione con il «giudizio».