(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, con il quale sia stata respinta la richiesta di giudizio immediato, trattandosi di atto in sè inoppugnabile. Né i vizi dell'ordinanza che si risolvano nell'erroneo esercizio dei poteri di verifica dei presupposti dell'istanza dell'imputato, che si traduce nella rinuncia ad una garanzia posta a suo favore, quale quella dell'udienza preliminare, possono considerarsi tali da renderla incompatibile con i principi generali del sistema e, quindi, abnorme.