(massima n. 1)
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione, in quanto la previsione dell'art. 428, comma terzo, c.p.p., costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa.