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Articolo 174 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Prolungamento dei termini di comparizione

Dispositivo dell'art. 174 Codice di procedura penale

1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito.

Ratio Legis

La procedura delle notificazioni è sottoposta ad un sistema di termini, essendo il procedimento una sequenza di atti, che quindi si colloca nella dimensione temporale, intesa sia come distanza sia come durata.

Spiegazione dell'art. 174 Codice di procedura penale

La norma in commento disciplina nello specifico l'entità del termine concesso nei confronti di particolari soggetti, quando l'eccessiva distanza determina la necessità di disporre un termine maggiore per comparire.

Il prolungamento dei termini avviene solo in caso di residenza dell'imputato o altra persona convocata al di fuori del comune (se a più di 500 km) in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente, o se l'imputato è detenuto o internato in comune diverso, e corrisponde ad un giorno in più ogni cinquecento chilometri di distanza, am non può comunque essere superiore ai tre giorni.

Se l'imputato (o altra persona convocata) risiede all'estero, il prolungamento viene deciso di volta in volta, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

A differenza della proroga ex art. 174, che presuppone la pendenza di un termine già in corso posticipandone la relativa scadenza, il prolungamento dei termini scatta fin dal momento della fissazione del termine dilatorio ordinario, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo sia o no prorogabile.

Massime relative all'art. 174 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19339/2006

La regola di cui all'art. 174, comma terzo c.p. — che stabilisce che in caso di concorso di reati l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le pene — opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, giacchè nessuna causa di estinzione della pena può incidere su un cumulo che comprenda pene sulle quali la stessa causa non può esplicare i suoi effetti; in tal caso occorre procedere alla separazione delle pene condonabili e quindi procedere unificando le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che è residuata dopo l'applicazione dei benefici indulgenziali, effettuando la riduzione prevista dall'art. 78 c.p. solo all'esito di tale operazione. (Dichiara inammissibile, Ass. App. Milano, 24 maggio 2005)

Cass. pen. n. 2202/1999

Il prolungamento dei termini, previsto dall'art. 174 c.p.p. nel caso di diversità del luogo di residenza da quello in cui ha sede l'autorità procedente, non trova applicazione quanto all'avviso al difensore, il quale non rientra nel novero delle persone, diverse dall'imputato, per le quali l'autorità giudiziaria procedente emette «ordine o invito».

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