(massima n. 1)
Avverso il provvedimento che — in sede di udienza preliminare — abbia rigettato un'eccezione dell'imputato intesa a far dichiarare la nullità dell'udienza stessa, non è alcun mezzo di impugnazione; ed invero le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare — perché tempestivamente eccepite — vanno proposte al dibattimento subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. (Nella fattispecie, nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha dichiarato incensurabile il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare per irrituale od omessa notifica dell'avviso ex art. 419, comma 1, c.p.p. alle persone offese).