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Articolo 100 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Difensore delle altre parti private

Dispositivo dell'art. 100 Codice di procedura penale

1. La parte civile [74-82 c.p.p.], il responsabile civile [83-88 c.p.p.] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89 c.p.p.] stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale [122 c.p.p.] conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata(1)(2)(3).

2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile [78 c.p.p.], del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione [84 c.p.p.] o di intervento [85 c.p.p.] del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore(4).

3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto [154 c.p.p.] presso il difensore(5)(6).

Note

(1) A tal proposito, si ricalca quanto già previsto all'interno del processo civile relativamente all'assistenza in giudizio (si veda l'art. 82 c.p.c.).
(2) Le seguenti parole «dal difensore o da altra persona abilitata» sono state inserite dall'art. 13, comma 1, l. 16 dicembre 1999, n. 479. Con le modifiche apportate agli artt. 100 e 122 c.p.p. è stato riconosciuto al difensore stesso la facoltà di poter certificare le procure speciali senza dover ricorrere all'intervento di un pubblico ufficiale.
(3) Si veda l'art. 24 disp. att.
(4) Si veda l'art. 39 disp. att.
(5) Si veda l'art. 33 disp. att.
(6) Il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato è necessariamente quello del difensore che le assiste in giudizio (c.d. domicilio legale delle parti «complesse»).

Spiegazione dell'art. 100 Codice di procedura penale

Per quanto concerne le parti eventuali del processo penale, in relazione alla loro difesa tecnica non sussistono quelle particolari esigenze di celerità ed efficienza della nomina, invece avvertite in relazione alla difesa dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini.

Innanzitutto, diversamente dall'imputato, la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio con un solo difensore (l'imputato può avere due difensori) munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che si presume conferita per un solo grado di giudizio, a meno che non risulti diversamente.

Nelle vesti di rappresentante della parte privata, il difensore può compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento, tranne quelli che la legge riserva espressamente al proprio assistito, il cui domicilio va ritenuto eletto in maniera automatica presso lo studio professionale del difensore.

Massime relative all'art. 100 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 31362/2018

È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere. (Fattispecie in cui è stata ritenuta idonea la procura conferita al difensore con la quale gli si attribuiva "ogni facoltà prevista dalla legge", essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre appello avverso la decisione di primo grado).

Cass. pen. n. 48601/2017

Il soggetto costituitosi parte civile non può sottoscrivere personalmente l'atto di appello per i soli interessi civili, neppure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l'art.100 cod. proc. pen. richiede che la parte civile stia in giudizio con l'assistenza di un difensore e l'esercizio della facoltà prevista dall'art.86 cod. proc. civ. non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile.

Cass. pen. n. 47239/2014

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza.

Cass. pen. n. 33228/2014

Il difensore della parte civile cui sia stata conferita procura speciale a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., può designare un sostituto, che ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa, derivandogli tale potere direttamente dall'art. 102 cod. proc. pen. pur se la procura alle liti non contenga alcuna previsione al riguardo.

Cass. pen. n. 21898/2014

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il difensore del terzo interessato è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di conferma del decreto di confisca, se iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni speciali, anche qualora sia munito di una procura speciale (mandato alle liti) non contenente espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purchè la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere. (Fattispecie in cui il testo della procura, conferita nella fase di merito, faceva riferimento alla possibilità di proporre impugnazioni).

Cass. pen. n. 15097/2014

È inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 182, comma secondo, del c.p.c. in base al quale il giudice deve assegnare alle parti un termine per la regolarizzazione degli eventuali difetti di rappresentanza).

Cass. pen. n. 46159/2013

Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc. pen.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore per la costituzione completa anche della cosiddetta "procura ad litem", contemplando, accanto all'ampio mandato a stare in giudizio, anche il mandato difensivo individuato dall'indicazione dello specifico oggetto della causa).

Cass. pen. n. 14980/2013

È inammissibile l'appello del difensore della parte civile munito di procura speciale a norma dell'art. 100 cod. proc. pen. priva di una univoca specificazione in ordine al conferimento del potere di impugnazione, posto che la procura alle liti, essendo funzionale a conferire lo "ius postulandi", non è assimilabile a quelle previste dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., le quali attribuiscono al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale. (Fattispecie in cui la procura conteneva la nomina del difensore al quale veniva conferito il potere di rappresentare la parte "in ogni grado del giudizio in relazione alla sopra estesa dichiarazione di costituzione di parte civile").

Cass. pen. n. 33369/2008

In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di efficacia della procura speciale soltanto per un determinato grado del processo, stabilita dall'art. 100, comma terzo, c.p.p., può essere superata da una volontà diversa espressa nell'atto. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la manifestazione di tale volontà sussiste nel caso di richiamo globale ad «ogni grado di giudizio » mentre deve essere esclusa nel caso di procura contenente il semplice riferimento ad «ogni facoltà di legge » riferimento che, in assenza di ulteriori specificazioni, deve essere riportato al solo grado di giudizio in cui il conferimento è stato operato ).

Cass. pen. n. 41756/2005

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, quale disciplinata dall'art. 75, comma 3, c.p.p., deve ritenersi che il soggetto investito, a termini di statuto, della legale rappresentanza di una società abbia il potere, tra l'altro, di conferire procura speciale, ai sensi dell'art. 100, comma 3, c.p.p., nulla rilevando in contrario che nella delibera di conferimento della legale rappresentanza da parte del consiglio di amministrazione sia contemplato il residuo potere di quest'ultimo di «nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere» e di «promuovere azioni giudiziarie».

Cass. pen. n. 44712/2004

È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti), anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura «per un solo grado del processo», stabilita dall'art. 100 comma 3 c.p.p., può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte — desumibile dalla interpretazione del mandato — di attribuire anche un siffatto potere. (Nella specie si è ritenuto che la formula «vi nominiamo e costituiamo nostro difensore nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile, nel procedimento penale n. ..., conferendovi ogni più ampia facoltà di legge e approvando fin d'ora il vostro operato» non potesse essere intesa se non come espressione idonea a conferire mandato per la costituzione di parte civile, ma non procura alle liti specificamente indicante il potere del difensore di proporre appello.

Cass. pen. n. 14863/2004

Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 c.p.p.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e al sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto valida la formula di conferimento di procura speciale « ad litem» alla luce di una interpretazione sostanzialistica della volontà della parte - costituita dall'espressione « nominiamo nostro difensore l'Avv. (....) conferendogli ogni facoltà di legge» apposta in calce alla costituzione di parte civile).

Cass. pen. n. 38122/2002

Il difensore della costituita parte civile non può proporre impugnazione nell'interesse di detta parte se non munito di apposita procura speciale, la quale, pur non richiedendo formule sacramentali e potendo essere contenuta anche nella procura conferita per la costituzione in giudizio, deve tuttavia essere formulata in modo espresso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto sulla sola base dell'originaria procura con la quale era stato conferito al difensore il mandato di provvedere alla costituzione di parte civile con «ogni facoltà prevista dalla legge, compresa quella di rappresentarla, assisterla, difenderla in udienza, presentare domande, richieste di risarcimento e conclusioni, sostituire a sé altri con uguali o più limitati poteri, fare quanto altro necessario per la migliore e più corretta esecuzione della presente procura, in special modo quella di presentare e depositare la dichiarazione di costituzione presso la cancelleria del giudice competente.

Cass. pen. n. 8553/2002

È inesistente l'atto di costituzione di parte civile che non rechi la sottoscrizione dell'interessato, ma solo quella del difensore, il quale non sia munito di procura speciale rilasciata nelle forme di legge.

Cass. pen. n. 25321/2001

In applicazione del principio generale, fissato dall'art. 1392 c.c., per il quale la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, deve essere conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata (dal difensore o da altra persona abilitata) il manadato rilasciato da una società al suo procuratore perché questi nomini un difensore cui affidare la redazione del ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 289/2000

La procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l'autografia della cui sottoscrizione è certificata dal difensore medesimo, è valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 c.p.p., sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività. (V. art. 13 legge 16 dicembre 1999, n. 479).

Cass. pen. n. 1763/1999

Il difensore non è munito di potere certificatorio generale e le norme che gli conferiscono detto potere (art. 101, comma 2, c.p.p., art. 39 disp. att., art. 83 c.p.c.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue, con riferimento alla costituzione di parte civile, che potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem, non consente di estendere l'autentica, relativa a tale mandato, alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della detta procura speciale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto legittima la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile nel caso di rilascio al difensore, che aveva a sua volta provveduto anche all'autentica dell'autografia del sottoscrittore, della procura speciale a costituirsi parte civile con lo stesso atto, diverso da quelli indicati nell'art. 100, comma 2, c.p.p., con il quale gli era stata conferita la procura a provvedere alla difesa. Conseguentemente ha escluso che detto atto sia idoneo a conferire la procura speciale a costituirsi parte civile).

Cass. pen. n. 12/1999

Il potere di autenticazione del difensore concerne il mandato ad litem e gli altri atti equivalenti, che attengono al suo ruolo nel processo, ma non anche la procura speciale a costituirsi parte civile.

Cass. pen. n. 2518/1999

L'esercizio dell'azione civile nel processo penale è disciplinato dalla legge processuale e, per la rappresentanza, della parte civile, non è operato dalla normativa processuale penale alcun rinvio a quella civile ai fini della disciplina applicabile in relazione a tale materia. Ne consegue che, essendo la rappresentanza processuale della parte civile disciplinata dall'art. 100 primo comma c.p.p., che prevede il «ministero di un difensore», questi ben può essere un avvocato esercente fuori del distretto, non iscritto, quindi, nell'albo degli avvocati e procuratori del distretto della Corte di appello nell'ambito del quale si trova l'ufficio giudiziario presso il quale rappresenta la parte civile.

Cass. pen. n. 5342/1998

Qualora la parte civile sia assistita da due difensori non ricorre alcuna ipotesi di nullità. Infatti a norma dell'art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale la nomina di difensori eccedenti il numero previsto dall'art. 100 c.p.p. si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti. Peraltro l'art. 100 c.p.p. non prevede alcuna sanzione processuale (né di nullità, né di inammissibilità) nel caso che la parte civile nomini più di un difensore.

Cass. pen. n. 5303/1998

Poiché il difensore non è munito di potere certificatorio generale e le norme che conferiscono tale potere (artt. 100 c.p.p., 39 att. c.p.p. e 83 c.p.c.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti, è irrituale la costituzione di parte civile avvenuta con atto separato da quello di nomina del difensore, nel quale la procura speciale ad hoc sia stata autenticata dal difensore precedentemente nominato, restando assente la parte. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, potendo la costituzione di p.c. farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche per mezzo di procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il preciso limite autenticatario del difensore, circoscritto al mandato ad litem, non consente di estendere l'autentica relativa a detto mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della rappresentanza, come se l'autentica di tale sottoscrizione fosse compresa nell'attività certificatoria, espressione di pubblica funzione, attribuita al difensore nell'ambito del processo).

Cass. pen. n. 1406/1998

In tema di ricorso per cassazione della parte civile, ai sensi del primo comma dell'art. 100 del codice di procedura penale la procura speciale conferita dalla parte privata al proprio difensore può e non deve essere posta in calce o a margine del ricorso, sicché lo stesso è ammissibile anche nell'ipotesi che la procura sia stata redatta su separato foglio, purché possa riferirsi al proposto ricorso.

Cass. pen. n. 1162/1997

È inammissibile per carenza di legittimazione all'impugnazione il ricorso avverso l'ordinanza di archiviazione sottoscritto dal solo difensore della persona offesa privo di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.

Cass. pen. n. 1282/1996

La disposizione generale di cui all'art. 24 att. c.p.p., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice, non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell'art. 613, secondo comma, secondo periodo, c.p.p., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione «il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente», e che solo «in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio». (In motivazione la Corte ha precisato che la predetta disposizione speciale evidenzia la decisa prevalenza della designazione del difensore per il giudizio di legittimità rispetto alle precedenti fasi processuali, trovando la sua ratio nelle peculiarità del giudizio di cassazione, di natura esclusivamente tecnica, che consente di attribuire alla nomina ad esso finalizzata l'intenzione del ricorrente di conferire il mandato difensivo in via esclusiva al professionista il quale, in relazione alle acquisizioni processuali, al contenuto della sentenza impugnata e alle questioni da proporre o proposte con il ricorso, ritiene possa meglio esplicare la sua difesa ai livelli tecnico-giuridici propri del grado).

Cass. pen. n. 4742/1996

La parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria e la persona offesa dal reato non possono nominare più di un difensore. Ne consegue che la nomina di altro difensore in eccedenza — ancorché non possa essere considerata atto nullo, giacché non solo detta nullità non è prevista, ma deve ritenersi implicitamente esclusa per il fatto che la nomina già è produttiva di potenziali effetti a decorrere dal momento della revoca di quelle precedentemente conferite, potendo solo da quel momento produrre i suoi effetti — non abilita il difensore medesimo al compimento di alcuna attività di rappresentanza e difesa, rendendosi invalidi gli atti eventualmente compiuti nel periodo per il quale la procura non era operativa.

Cass. pen. n. 5773/1995

Qualora la parte civile sia assistita da due difensori non ricorre alcuna ipotesi di nullità per violazione dell'art. 100 c.p.p., non essendo questa espressamente comminata dalla legge. D'altro canto la ratio di tale disposizione non risulta assolutamente incentrata sull'esigenza di sottrarre l'imputato alla presenza di un numero di difensori della parte civile che ecceda quello ivi indicato, ma è tesa esclusivamente a soddisfare esigenze funzionali evitando eccessivo affollamento, così come si legge nella relazione al progetto preliminare del c.p.p. Né infine potrebbe richiamarsi l'art. 178 c.p.p. nella parte in cui stabilisce che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altre parti private: trattasi infatti di norma di «garanzia» per la parte assistita e non di precetto dettato anche allo scopo di impedire squilibri in relazione all'assistenza di ciascuna parte privata, scopo a cui provvede invece l'art. 24 att. c.p.p. utilizzando lo strumento della revoca delle nomine in eccedenza.

Cass. pen. n. 9849/1994

Per la legittimazione del difensore della parte civile a proporre ricorso per cassazione è richiesta una procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal difensore in virtù di un documento sottoscritto dalla parte civile con firma autenticata dal difensore stesso, ricorso con il quale si censurava l'ordinanza del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile perché il difensore — diverso da quello che aveva proposto il ricorso — non era munito di mandato speciale).

Cass. pen. n. 9220/1993

Alla stregua del testuale tenore dell'art. 100 c.p.p., che riproduce esattamente, ai commi 2 e 3, i commi 3 e 4 dell'art. 83 c.p.c., e tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 37 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale, deve ammettersi la possibilità che la procura conferita al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione preceda la pronuncia della decisione avverso la quale il ricorso dovrebbe essere proposto.

Cass. pen. n. 8650/1993

La procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l'autografia della cui sottoscrizione è certificata dal difensore medesimo, è valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 c.p.p., sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività. (V. art. 13 legge 16 dicembre 1999, n. 479).

Cass. pen. n. 388/1993

La procura speciale al difensore conferita dalla parte civile con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, quando comprende l'indicazione del reato e del procedimento in cui deve avvenire la costituzione di parte civile, deve ritenersi contenere anche chiaro riferimento all'oggetto della costituzione e ai fatti ai quali questa attiene.

Cass. pen. n. 351/1993

L'art. 100, quinto comma c.p.p. individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stanno in giudizio col ministero del difensore (cosiddetto domicilio legale delle parti «complesse»). L'art. 33 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 indica, poi, nel difensore eventualmente nominato dalla persona offesa dal reato un domiciliatario ex lege: la parte offesa è, cioè, presente di persona nel processo, pur avendo la facoltà di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuitigli (art. 101 c.p.p.). In mancanza di nomina, le notifiche alla persona offesa sono eseguite ai sensi degli artt. 154 (in relazione all'art. 157) e 155 c.p.p.

Cass. pen. n. 8128/1992

Per il combinato disposto degli artt. 100, primo comma, c.p.p. e 39 att., il difensore che ha assistito la parte civile nel giudizio di merito, ancorché non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, è legittimato ad autenticare la firma della stessa in calce alla scrittura privata con la quale nomina il difensore per il giudizio di legittimità.

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