(massima n. 1)
Qualora la parte civile sia assistita da due difensori non ricorre alcuna ipotesi di nullità per violazione dell'art. 100 c.p.p., non essendo questa espressamente comminata dalla legge. D'altro canto la ratio di tale disposizione non risulta assolutamente incentrata sull'esigenza di sottrarre l'imputato alla presenza di un numero di difensori della parte civile che ecceda quello ivi indicato, ma è tesa esclusivamente a soddisfare esigenze funzionali evitando eccessivo affollamento, così come si legge nella relazione al progetto preliminare del c.p.p. Né infine potrebbe richiamarsi l'art. 178 c.p.p. nella parte in cui stabilisce che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altre parti private: trattasi infatti di norma di «garanzia» per la parte assistita e non di precetto dettato anche allo scopo di impedire squilibri in relazione all'assistenza di ciascuna parte privata, scopo a cui provvede invece l'art. 24 att. c.p.p. utilizzando lo strumento della revoca delle nomine in eccedenza.