(massima n. 1)
Il soggetto costituitosi parte civile non può sottoscrivere personalmente l'atto di appello per i soli interessi civili, neppure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l'art.100 cod. proc. pen. richiede che la parte civile stia in giudizio con l'assistenza di un difensore e l'esercizio della facoltà prevista dall'art.86 cod. proc. civ. non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile.