(massima n. 2)
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, quale disciplinata dall'art. 75, comma 3, c.p.p., deve ritenersi che il soggetto investito, a termini di statuto, della legale rappresentanza di una societą abbia il potere, tra l'altro, di conferire procura speciale, ai sensi dell'art. 100, comma 3, c.p.p., nulla rilevando in contrario che nella delibera di conferimento della legale rappresentanza da parte del consiglio di amministrazione sia contemplato il residuo potere di quest'ultimo di «nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere» e di «promuovere azioni giudiziarie».