(massima n. 1)
In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di efficacia della procura speciale soltanto per un determinato grado del processo, stabilita dall'art. 100, comma terzo, c.p.p., puņ essere superata da una volontą diversa espressa nell'atto. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la manifestazione di tale volontą sussiste nel caso di richiamo globale ad «ogni grado di giudizio » mentre deve essere esclusa nel caso di procura contenente il semplice riferimento ad «ogni facoltą di legge » riferimento che, in assenza di ulteriori specificazioni, deve essere riportato al solo grado di giudizio in cui il conferimento č stato operato ).