(massima n. 1)
Il meccanismo di elezione di domicilio ope legis previsto dall'art. 33 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, secondo il quale il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo, trova ragione nel soddisfacimento di esigenze di speditezza e di economia processuale, e non già nello scopo di creare un assetto di garanzie, in tema di notifiche, a tutela della persona offesa, che risulterebbe di più ampio spessore rispetto a quello delineato dal legislatore nei confronti dello stesso imputato. Essendo la ratio della norma di carattere eminentemente pratico, deve ritenersi che la notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, sia valida, in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto. D'altro canto, dai principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di notifiche può desumersi, induttivamente, quello di carattere generale, secondo il quale alla certezza legale è pariordinata la certezza storica della conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie il Gip presso il tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, in quanto tardiva, ritenendo rituale la notifica della predetta richiesta a mani della stessa persona offesa).