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Articolo 85 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Intervento volontario del responsabile civile

Dispositivo dell'art. 85 Codice di procedura penale

1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 2 [651](1).

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [173 c.p.p.]. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici [220, 225, 233, 359, 360 c.p.p.].

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione [78 c.p.p.].

4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile [80, 82 c.p.p.].

Note

(1) Se colui che si ritiene responsabile civile è interessato a partecipare, costui dovrà presentare una comparsa di intervento che, oltre a costituire una manifestazione di volontà scritta , dovrà contenere tutti gli elementi propri della costituzione e dovrà o essere notificata a imputato, pubblico ministero e parte civile o essere depositata in udienza.

Ratio Legis

Il responsabile civile può aver interesse a intervenire volontariamente nel processo penale: ciò, ad es. può avvenire per evitare ulteriori danni: si deve tener conto che - nonostante la sentenza penale ex art. 651 non può aver valore di giudicato con riferimento al responsabile civile non citato o non intervenuto -la sentenza penale può influenzare il giudice civile .

Spiegazione dell'art. 85 Codice di procedura penale

Abbiamo già visto che di norma il responsabile civile viene appositamente citato dalla parte civile o dal pubblico ministero nei casi di assoluta urgenza.

Tuttavia, il responsabile civile può intervenire anche volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con apposita dichiarazione scritta con i contenuti espressamente disciplinati dall'articolo 84 (riguardanti appunto la sua costituzione in giudizio).

L'intervento volontario può tuttavia essere esercitato al più tardi fino a che il giudice non abbia compiuto gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, ed anche prima, “per l'udienza preliminare” e quindi non solo durante l'udienza stessa, ma anche prima, a condizione che sia già stata esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero. Va detto che i termini di cui sopra sono stati previsti dal legislatore a pena di decadenza.

Per quanto concerne la lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici, essa può essere presentata solo se l'intervento è fatto al più tardi sette giorni prima della data fissata, per il dibattimento, altrimenti il responsabile civile non potrà avvalersi della testimonianza di tali soggetti.

Qualora la dichiarazione venga notificata al di fuori dell'udienza, essa deve essere notificata alla altre parti e produce gli stessi effetti della notificazione. Per contro, se presentata direttamente in udienza, essa vale come notificazione.

Dato che l'intervento del responsabile è dipendente dalla costituzione di parte civile, posto che in caso di mancata costituzione non vi sarà un danno da dover quantificare (perchè non c'è o perchè la persona danneggiata preferisce adire il tribunale civile), l'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se viene ordinata l'esclusione della parte civile stessa.

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