(massima n. 1)
È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere. (Fattispecie in cui è stata ritenuta idonea la procura conferita al difensore con la quale gli si attribuiva "ogni facoltà prevista dalla legge", essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre appello avverso la decisione di primo grado).