(massima n. 1)
Per il combinato disposto degli artt. 100, primo comma, c.p.p. e 39 att., il difensore che ha assistito la parte civile nel giudizio di merito, ancorché non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, č legittimato ad autenticare la firma della stessa in calce alla scrittura privata con la quale nomina il difensore per il giudizio di legittimitā.