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Articolo 82 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Revoca della costituzione di parte civile

Dispositivo dell'art. 82 Codice di procedura penale

1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale [122 c.p.p.] in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti [83, 85 c.p.p.].

2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile [75 c.p.p., 23 disp. att.].

3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.

4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile(1).

Note

È opportuno specificare l'ambito di operatività della revoca: essa non esclude il diritto sostanziale perché è solamente la rinuncia alla posizione processuale nell'ambito penale; non esclude infatti l'esercizio dell'azione civile in sede civile. Conseguentemente, il giudice penale non potrà pronunciarsi sulle statuizioni civili essendosi estinto il rapporto. Nel caso in cui erroneamente, nonostante la revoca della costituzione, il giudice condannasse alle spese la parte civile rinunciataria della pretesa risarcitoria (si veda l'art. 541 c.p.p.), le è riconosciuta la legittimazione ad impugnare (Cass. 23 gennaio 1998, rv. 209602).

Spiegazione dell'art. 82 Codice di procedura penale

Innanzitutto, occorre premettere che, come per l'esclusione di parte civile di cui ai due articoli precedenti, anche la revoca della costituzione di parte civile non preclude la successiva instaurazione di un autonomo giudizio civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del reato.

Detto questo, la revoca può avvenire per i motivi più disparati, che però solitamente sono la conseguenza di una avvenuta transazione con l'imputato o con il responsabile civile, ma può essere anche la semplice preferenza per un giudizio civile, evidentemente dopo aver cambiato idea.

La dichiarazione, da farsi personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può assumere la forma orale o scritta, rispettivamente da farsi in udienza o da presentarsi presso la cancelleria del giudice che procede. Queste le ipotesi di revoca espressa.

Per contro, le ipotesi di revoca tacita sono espressamente disciplinate dal comma 2, e sono limitate ai casi in cui la parte civili non presenta le conclusioni o se promuove un autonomo giudizio civile.

Per quanto concerne le spese processuali in cui sono occorsi l'imputato ed eventualmente il responsabile civile, la relativa azione spetta al giudice civile, dato che il giudice penale non è legittimato a quantificarle.

Massime relative all'art. 82 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19380/2017

In tema di disciplina della parte civile, ai sensi degli artt. 82, comma secondo, e 523, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile la cui costituzione doveva ritenersi tacitamente revocata per la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di primo grado).

Cass. pen. n. 43311/2015

In tema di revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in esse contenute. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato).

Cass. pen. n. 24725/2015

Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello è illimitata ed incondizionata (e quindi prescinde del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile.

Cass. pen. n. 3454/2015

La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Nella fattispecie, relativa ad infortunio sul lavoro, la Corte ha ritenuto coincidenti "causa petendi" e "petitum" in quanto, con la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio civile, era stato invocato nuovamente l'accertamento della responsabilità dei convenuti per i fatti già oggetto del processo penale).

Cass. pen. n. 6249/2011

Non determina revoca implicita della costituzione l'assenza della parte civile all'udienza di discussione nel giudizio abbreviato incondizionato, di cui abbia accettato gli effetti, se le conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta.

Cass. pen. n. 12959/2006

Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, c.p.p., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall'art. 598 c.p.p., l'operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 c.p.p.

Cass. pen. n. 31320/2004

Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. (Nella fattispecie la Corte, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, preso atto della revoca, ha annullato senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute).

Cass. pen. n. 41141/2001

Non costituisce revoca implicita della costituzione di P.C. il fatto che le conclusioni orali, anziché precedere, la presentazione per iscritto, siano state formulate soltanto alla fine della discussione, dopo quelle dell'imputato, purché esse richiamino quelle scritte, già depositate in precedenza ed idonee ad assicurare al processo una stabile documentazione delle richiste del danneggiato.

Cass. pen. n. 9334/1999

In tema di costituzione di parte civile, la revoca tacita consegue se la parte civile promuove davanti al giudice civile la medesima azione «per le restituzioni e il risarcimento del danno», prevista dall'art. 74 c.p.p. Tale non è la domanda al giudice civile di sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento del danno, cui sia stato condannato, anche in forma generica, l'imputato con sentenza penale da lui impugnata con ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 12744/1998

In tema di revoca della costituzione di parte civile, la previsione dell'art. 82, comma secondo, c.p.p., secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile «promuove l'azione davanti al giudice civile», non riguarda l'ipotesi in cui il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l'azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l'an, proponga poi davanti al giudice civile domanda per il quantum. In tale ipotesi, infatti, non si ha doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile.

Cass. pen. n. 7297/1998

In tema di costituzione di parte civile, se è vero che la revoca della costituzione medesima determina, senza necessità di apposita dichiarazione di esclusione, l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale con la conseguente impossibilità, secondo quanto prescrive il terzo comma dell'art. 82 c.p.p., che siano emesse statuizioni afferenti a tale rapporto, qualora il giudice abbia erroneamente in tal senso disposto considerando immanente la costituzione, deve riconoscersi la legittimazione ad impugnare tale decisione di chi, pur avendo rinunciato alle pretese risarcitorie, si trovi comunque ad essere condannato alle spese ai sensi del secondo comma dell'art. 541 c.p.p. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che la parte civile la quale, nonostante l'avvenuta revoca della costituzione, viene ad essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato prosciolto, ha sempre diritto — non vigendo nei suoi confronti la presunzione legale di conoscenza per cui non è necessario l'avviso di deposito nell'ipotesi che la motivazione venga depositata entro quindici giorni dalla pronuncia — alla comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento, non potendo la stessa ritenersi presente alla lettura del dispositivo né tenuta, proprio per il convincimento di non essere più parte nel processo, ad attivarsi per conoscere la motivazione, e ciò anche in analogia a quanto espressamente previsto per il querelante dal secondo comma dell'art. 542 c.p.p.). 1990, n. 12447

Cass. pen. n. 8334/1996

Non è applicabile l'art. 82, secondo comma, c.p.p., in virtù del quale la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le proprie conclusioni, nell'ipotesi in cui il giudice abbia invitato le parti a concludere esclusivamente su questioni pregiudiziali ed abbia quindi pronunciato sentenza di proscioglimento per tardività della querela. (Fattispecie in tema di diffamazione).

Cass. pen. n. 930/1996

L'assenza della parte civile nel giudizio di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, comma 2, c.p.p.

Cass. pen. n. 12447/1990

La revoca della costituzione di parte civile, determinando l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Di conseguenza la Cassazione, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, deve — preso atto della revoca — annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute

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Pasquale C. chiede
venerdì 29/05/2015 - Abruzzo
“Tizio, in data 2 febbraio 2015 incardina presso il Tribunale di.......un procedimento civile per risarcimento danni da sinistro stradale con udienza al 29 maggio 2015.
In data 24 aprile 2015 Tizio, per lo stesso fatto storico, si costituisce parte civile nel procedimento penale radicato presso il Giudice di Pace di..........
all'udienza civile del 29 maggio 2015 la convenuta Assicurazione eccepisce, ai sensi del primo comma dell'art. 75 c.p.p.,l'avvenuto trasferimento in sede penale dell'azione civile e chiede pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio civile.
In detta udienza civile la difesa di Tizio anticipa la volontà di rinunciare alla costituzione di parte civile e chiede rinvio per formalizzare tale rinuncia all'udienza dibattimentale penale fissata a novembre 2015.
Così stando le cose chiedo di sapere
- se la futura rinuncia abbia valore per non accogliere la richiesta di pronuncia della estinzione del giudizio civile;
-se la futura rinuncia non obblighi il Giudice ( che intanto ha rinviato il processo civile a dicembre 2015 " per il tentativo di conciliazione") a comunque sospendere il processo civile ex art.75,3° comma c.p.p. e in ogni caso Vostre determinazioni in proposito.
In attesa, porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 10/06/2015
L'art. 75, primo comma, c.p.p., correttamente opposto alla controparte nel giudizio civile, stabilisce che l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale (fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato) e che l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio civile.

La legge omette di precisare cosa accada quando, successivamente alla costituzione di parte civile nel processo penale, si verifichino circostanze che impediscano il concreto proseguimento dell'azione civile in sede penale.

La giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema dell'estinzione del processo civile a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale, e ha stabilito in alcune pronunce che l'estinzione opera ipso facto, in conseguenza della rituale costituzione ai sensi dell'art. 79 del c.p.p. (sempre che, specifica una certa giurisprudenza, l'azione penale possa dirsi pendente, cosa che non avviene quando risulti depositato il decreto di archiviazione del g.i.p., Cass. civ., sez. III, 3.11.2004, n. 21057).

In tal senso possiamo citare Cass. civ., sez. III, 30.6.2005, n. 13946 ("L'inserimento di un'azione civile nel processo penale trova fondamento nel principio della sostanziale unità della giurisdizione statuale e nell'esigenza di evitare giudicati contraddittori [...] Pertanto, l'art. 75 c.p.p. del 1988 va interpretato nel senso che l'esercizio, mediante costituzione di parte civile, della facoltà di trasferire nel processo penale l'azione civile proposta davanti al giudice civile, comporta l'estinzione del processo civile ipso facto per rinuncia agli atti, effetto che si produce con la rituale proposizione dell'atto di costituzione nei modi e nelle forme di cui all'art. 79 c.p.p., mentre l'azione civile prosegue, a seguito della traslatio iudicii, dinnanzi al giudice penale, senza che sia quindi configurabile alcuna ipotesi di litispendenza, posti che l'estinzione del giudizio civile esclude la contemporanea pendenza di due giudizi"); nonché Cass. civ., sez. III, 18.4.2003, n. 6293;

Nella giurisprudenza di merito leggiamo la conforme sentenza Trib. Salerno, 29.9.2009: "[...] Si determina tuttavia un trasferimento, con correlativa rinunzia al giudizio civile, quando in tale giudizio sia stata esperita la stessa azione risarcitoria che poi sia stata riproposta in sede penale con la costituzione di parte civile".

Nel caso di specie, la parte civile ha espresso l'intenzione di revocare la costituzione, come consentito dall'art. 82 del c.p.p.: quali le conseguenze sul processo civile?

Il processo civile può dirsi ormai estinto per effetto della rituale costituzione di parte civile: ma è il giudice a doverlo sancire con ordinanza (artt. 306). A tale pronuncia non osta il fatto che manchi l'accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione (con sentenza 211/2002 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, c.p.p., laddove si discosta dal dettato dell'art. 306 c.p.c.).
Una volta dichiarata l'estinzione, la parte danneggiata che voglia ottenere il risarcimento in sede civile, sarà quindi tenuta a proporre una nuova azione, visto che la rinuncia agli atti del giudizio non significa rinuncia all'azione in senso sostanziale. Si deve, invece, escludere in ogni caso la rivivescenza del procedimento innanzi al giudice civile (ciò, anche nell'ipotesi - diversa da quella in esame, ma richiamabile in quanto sottende il medesimo principio - "in cui nel processo penale sia resa sentenza che dichiari l'incompetenza territoriale e rimetta gli atti al pubblico ministero territorialmente competente", cfr sent. cit. Cass. n. 13946/2005).

Tuttavia, nel caso di specie, appare probabile che alla prossima udienza il giudice civile non avrà già dichiarato l'estinzione del processo (avrebbe potuto indubbiamente farlo alla prima udienza).
Il processo civile, quindi, sarà ancora pendente, mentre l'azione nel processo penale non lo sarà più.
Di conseguenza, si ritiene generalmente che il giudizio civile possa proseguire, anche se secondo l'interpretazione più restrittiva - che ci sembra invece la più corretta - la dichiarazione di estinzione dovrebbe essere pronunciata in ogni caso. Si entra, com'è evidente, nel campo dell'interpretazione, lasciato alla piena discrezionalità del giudice: la sua scelta di rinviare comunque alla prossima udienza - pur a seguito della costituzione di parte civile - depone nel senso che l'autorità giudicante probabilmente vorrà proseguire il giudizio senza dichiararne l'estinzione. Ciò non vieta di insistere nella già proposta eccezione di estinzione del processo.

Infine, non sembra applicabile il terzo comma dell'art. 75 in quanto presuppone che l'azione sia proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, circostanze che non si sono verificate nel caso di specie.