(massima n. 1)
Il difensore della costituita parte civile non puņ proporre impugnazione nell'interesse di detta parte se non munito di apposita procura speciale, la quale, pur non richiedendo formule sacramentali e potendo essere contenuta anche nella procura conferita per la costituzione in giudizio, deve tuttavia essere formulata in modo espresso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto sulla sola base dell'originaria procura con la quale era stato conferito al difensore il mandato di provvedere alla costituzione di parte civile con «ogni facoltą prevista dalla legge, compresa quella di rappresentarla, assisterla, difenderla in udienza, presentare domande, richieste di risarcimento e conclusioni, sostituire a sé altri con uguali o pił limitati poteri, fare quanto altro necessario per la migliore e pił corretta esecuzione della presente procura, in special modo quella di presentare e depositare la dichiarazione di costituzione presso la cancelleria del giudice competente.