(massima n. 1)
La nomina del difensore di fiducia č valida ove siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 96 c.p.p. Ne consegue che una nomina per mezzo di fax, privo di data, della provenienza e della autenticazione della firma non č in alcun modo equiparabile alla nomina prevista dalla citata disposizione. (Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice del merito che aveva considerato valida la notifica al difensore d'ufficio del latitante nominato dall'autoritā giudiziaria, non tenendo conto del difensore di fiducia nominato a mezzo fax).