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Articolo 88 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile

Dispositivo dell'art. 88 Codice di procedura penale

1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [647 c.p.p.; 185-187 c.p].

2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

Ratio Legis

Per quanto riguarda la parte civile o il responsabile civile, sia la loro ammissione che la loro estromissione hanno valore esclusivamente processuale poichè non pregiudicano la sussistenza della responsabilità civile: è infatti possibile esercitare l'azione civile in sede civile, salvo che l'estromissione del responsabile sia avvenuta a seguito della richiesta presentata dalla parte civile.

Spiegazione dell'art. 88 Codice di procedura penale

Ai sensi delle norma in esame, l'ammissione della parte civile o del responsabile civile al giudizio non pregiudica in alcun modo la successiva decisione circa il diritto alle restituzioni ed il risarcimento del danno, dato che tali provvedimenti presentano una natura meramente processuale.

L'unica vera e propria conseguenza in sede civile si ha quando è stata la stessa parte civile a chiedere l'esclusione del responsabile civile. In tale ipotesi la richiesta di esclusione diviene una vera e propria rinuncia implicita a voler esercitare qualsiasi azione di natura civilistica nei confronti del responsabile civile e quindi, per una questione di ragionevolezza, il legislatore ha ritenuto opportuno creare uno specifico sbarramento.

Parimenti, per evidenti ragioni di collegamento sistematico, l'esclusione della parte civile non determina la sospensione del processo civile nei casi di cui all'articolo 75, comma 3, ovvero quando l'azione civile è stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, ed il giudice dovrebbe pertanto emettere ordinanza di sospensione, efficace fino a che la sentenza penale non sia più soggetta ad impugnazione.

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