Cass. pen. n. 17507/2024
La costituzione di parte civile avvenuta nel corso delle indagini preliminari - nella specie, in sede di incidente probatorio - è affetta da nullità a regime intermedio per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento delle parti private. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine iniziale della costituzione di parte civile "per l'udienza preliminare", indicato dall'art. 79 cod. proc. pen., presuppone l'esercizio dell'azione penale e coincide con la fissazione di detta udienza). (Diff.: n. 1767 del 1992, Rv. 193516-01). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Palermo, 18/04/2023)
Cass. pen. n. 11257/2023
In tema di patteggiamento, il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente depositato in cancelleria la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. munita del consenso del pubblico ministero, posto che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui analoga richiesta sia presentata nell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen., tale richiesta può avere epiloghi diversi dal solo accoglimento o rigetto, sicché, nella sentenza di applicazione della pena che recepisca quell'accordo, devono essere liquidate in favore della parte civile le spese sostenute per la costituzione in giudizio. (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Torino, 19/09/2022)
Cass. pen. n. 15768/2020
La parte civile, ove non si sia costituita nell'udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell'art. 81 cod. proc. pen., può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 cod. proc.pen. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Torino, 09/02/2018)
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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen., la richiesta motivata di esclusione della parte civile, nel caso di costituzione avvenuta nella o per l'udienza preliminare, deve essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato o dal responsabile civile, a pena di decadenza, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, mentre, se la costituzione della parte civile avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta deve essere proposta nella fase delle questioni preliminari. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Torino, 09/02/2018)
Cass. pen. n. 29394/2019
Il termine ultimo per la costituzione di parte civile deve individuarsi nel momento, antecedente all'apertura del dibattimento, in cui il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti e deciso le questioni sollevate ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Nella fattispecie è stata ritenuta intempestiva la costituzione di parte civile riproposta nell'udienza successiva a quella nella quale il giudice aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti e, su eccezione della difesa dell'imputato, aveva pronunciato provvedimento di esclusione della parte civile). (Annulla in parte senza rinvio, Tribunale Vicenza, 28/11/2018)
Cass. pen. n. 31974/2019
Gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, entro cui deve avvenire la costituzione della parte civile, possono esaurirsi nell'udienza immediatamente successiva a quella della proposizione delle eccezioni sulla formale regolarità della costituzione stessa, non ostandovi le previsioni degli artt. 491, comma 1 e 80, comma 5, cod. proc. pen., che si limitano ad escludere che la decisione su queste ultime avvenga dopo l'apertura del dibattimento. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Milano, 20/10/2017)
Cass. pen. n. 46036/2018
E' legittima e tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella cd. di "mero smistamento", all'esito della quale il procedimento è stato semplicemente rinviato dinanzi al giudice designato per la trattazione del giudizio, poiché, in tal caso, gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti non devono considerarsi ancora conclusi, né sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento.
Cass. pen. n. 12608/2015
È tardiva la costituzione di parte civile che intervenga nel corso dell'udienza preliminare dopo la conclusione della fase di costituzione delle parti, la pronuncia della ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e l'inizio della discussione.
Cass. pen. n. 38982/2013
È inammissibile la costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491 cod. proc. pen., le quali, invece, la presuppongono. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato e prima dell'apertura del dibattimento).
Cass. pen. n. 23617/2013
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. consente la costituzione di parte civile all'udienza fissata per decidere sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, trattandosi di atto che, pur eccentrico rispetto alla fase processuale in cui é adottato, può essere modificato nelle fasi processuali ulteriori, finendo per non produrre alcun effetto pregiudizievole per le altre parti processuali.
Cass. pen. n. 3205/2013
È legittima la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio - disposto dal giudice per sanare l'irritualità della notifica all'imputato - prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento.
Cass. pen. n. 22512/2011
Non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma secondo, c.p.p., ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.
Cass. pen. n. 4243/2008
La costituzione di parte civile, avvenuta tempestivamente, è valida ed efficace anche se effettuata davanti al giudice incompetente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto rituale la rinnovazione della costituzione di parte civile davanti al giudice territorialmente competente).
Cass. pen. n. 7802/2002
Nell'udienza prevista per la applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile.
Cass. pen. n. 8880/1998
La costituzione di parte civile è sempre possibile ed è legittimamente compiuta fino a quando non sia avvenuto l'inizio del dibattimento. Nel caso in cui alla prima udienza sia eseguito il controllo della costituzione delle parti ed il giudice, dopo avere dichiarato la contumacia dell'imputato, rinvii il dibattimento per dare modo di sanare la nullità derivante dalla omessa citazione della parte offesa, alla successiva udienza è legittima la costituzione della parte civile, qualora avvenga prima dell'inizio del dibattimento.
Cass. pen. n. 5974/1997
La parte civile non preventivamente individuabile alla quale, per tale ragione, non è stato notificato il decreto di citazione, può richiedere l'acquisizione delle prove nei termini previsti dall'art. 493 comma 3 c.p.p. poiché la costituzione al dibattimento in tempo non più utile per la presentazione della lista testi nei termini previsti dall'art. 468 comma 1 c.p.p. non priva la parte civile del diritto, concesso a tutte le parti, di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eccezione prevista dal citato art. 493 comma 3 c.p.p. che sicuramente prevale sulla regola stabilita dall'art. 79 comma 3 c.p.p. secondo la quale la parte civile che si sia costituita tempestivamente, ma dopo il termine previsto dall'art. 468 comma 1 c.p.p., non può valersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Cass. pen. n. 390/1997
In caso di rinvio dell'udienza prima dell'apertura del dibattimento, la parte civile conserva la facoltà di presentare la lista testi fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza. Infatti la costituzione di parte civile effettuata nel giorno fissato per l'udienza poi rinviata non comporta la decadenza prevista dall'art. 79 comma 3 c.p.p. (fattispecie relativa a giudizio avanti al pretore).
Cass. pen. n. 9301/1996
Qualora la persona offesa si costituisca parte civile nella prima udienza dibattimentale e il difensore dell'imputato sollevi questione concernente tale costituzione, ove il giudice, al termine della discussione sull'eccezione proposta, rilevi una qualche irregolarità nella costituzione di parte civile ed emetta un'ordinanza con la quale, senza dichiarare l'apertura del dibattimento, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è legittima l'eliminazione dell'irregolarità prima della successiva udienza o nella nuova udienza anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. È da escludere, pertanto, che in tale ipotesi la costituzione di parte civile sia avvenuta oltre il termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 79 e 484 c.p.p., che va individuato nella dichiarazione con la quale si dà inizio al dibattimento. (Nella fattispecie, l'imputato aveva tempestivamente eccepito che la parte civile si era personalmente costituita nella prima udienza rilasciando la procura di cui all'art. 100, comma primo, c.p.p. ad un difensore che nello stesso processo aveva assistito e rappresentato l'imputato. Il Pretore, rilevata l'incompatibilità, aveva rinviato ad altra udienza per consentire alla parte civile di costituirsi con altro difensore).
Cass. pen. n. 1767/1993
L'espressione «la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare» dettata dall'art. 79 c.p.p. relativamente al termine di costituzione, non significa che il danneggiato debba necessariamente attendere l'udienza preliminare per effettuare la costituzione di parte civile. Essa designa, invece, il termine finale entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile a pena di decadenza, mentre nessuna sanzione processuale è prevista per il mancato rispetto del termine iniziale.