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Articolo 79 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Termine per la costituzione di parte civile

Dispositivo dell'art. 79 Codice di procedura penale

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554 bis, comma 2.

2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza [173 c.p.p.].

3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti [220 c.p.p. ss.] o consulenti tecnici [225, 233, 359, 360 c.p.p.](1)(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554-bis, comma 2.

2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.
3.
Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

__________________

(1) I commi 1, 2 e 3 sono stati modificati ex art. 5, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Ai sensi dell'art. 85-bis del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto (il 30-12-2022), sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 79 c.p.p. nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Ratio Legis

Per potersi costituire in giudicio, la parte civile deve attende che il pubblico ministero eserciti l'azione penale. Non potrà pertanto costituirsi prima che sia stata fissata l'udienza preliminare o, ove essa mancasse, prima dell'udienza filtro davanti al giudice monocratico. Si tratta infatti di una vocatio in iudicium e pertanto è necessaria la presenza di un giudice nel processo.

Spiegazione dell'art. 79 Codice di procedura penale

Il legislatore, al fine di circoscrivere temporalmente la partecipazione eventuale della parte civile, in modo da poter poi far proseguire il processo senza ulteriori accertamenti preliminari, ha stabilito un termine entro cui può avvenire la costituzione di parte civile. La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha inciso sui termini per la costituzione di parte civile.

Quanto al termine iniziale, la costituzione di parte civile può essere effettuata soltanto dopo l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m.: cioè, la costituzione di parte civile presuppone che il p.m. abbia formulato l’imputazione (l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico e le norme incriminatrici che si assumono essere state violate, ai sensi dell’art. 417, comma 2 lett. b), richiedendo al giudice di decidere su di essa. Quindi, la costituzione di parte civile può avvenire solo nella cd. fase processuale.

Ai sensi dei commi 1 e 2 (come modificati dalla riforma Cartabia), la costituzione di parte civile deve avvenire entro un termine perentorio, previsto a pena di decadenza:
  • nei processi con udienza preliminare (compresa l’udienza relativa al giudizio abbreviato), la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti (art. 420 c.p.p.);
  • nei processi in cui manca l’udienza preliminare (ad es., il giudizio immediato), la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di accertamento della regolare costituzione delle parti nel dibattimento (art. 484 c.p.p.);
  • nei processi con citazione diretta presso il giudice monocratico, la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di accertamento della regolare costituzione delle parti nell’udienza predibattimentale (art. 554 bis, comma 2 c.p.p.).

Come detto, con il nuovo comma 2, i suddetti termini sino previsti a pena di decadenza: quindi, dopo tali momenti, la dichiarazione di costituzione di parte civile è inammissibile.

L'unica eccezione al rispetto necessario di tale termine è rappresentato dalle ipotesi di modifica dell'imputazione di cui agli articoli 516, 517 e 518 c.p.p..

Pare necessario precisare che non è possibile la rimessione in termini, e questo per via del fatto che il danneggiato non è ancora parte del processo, ma, appunto, lo deve diventare grazie alla tempestiva costituzione di parte civile.

Infine, il comma 3 (anch’esso modificato dalla riforma Cartabia) stabilisce che, quando la costituzione di parte civile è consentita fino all’accertamento della regolare costituzione delle parti in dibattimento (art. 484 c.p.p.), se la costituzione avviene dopo la scadenza per il deposito delle liste testimoniali (almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale, ai sensi dell’art. 468, comma 1 c.p.p.), la parte civile perde la facoltà di presentarle.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Già nella Relazione della Commissione Lattanzi si osservava che «nei procedimenti con udienza preliminare, questa rappresenterà il termine ultimo per la costituzione di parte civile dei legittimati, in modo da consentire a tutte le parti un più effettivo esercizio del diritto alla prova».
Come emerge chiaramente dalla Relazione, la prima parte della norma della legge delega è quindi finalizzata ad introdurre uno sbarramento temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare.
Per questo la relativa disciplina è stata inserita nell’art. 79, di cui sono stati modificati i commi 1 e 2 (peraltro, l’interpolazione nella prima disposizione del riferimento all’art. 554 bis, così come l’ulteriore modifica del co. 3, rispondono a esigenze di coordinamento con la cd. Udienza-filtro).

Massime relative all'art. 79 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 46036/2018

E' legittima e tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella cd. di "mero smistamento", all'esito della quale il procedimento è stato semplicemente rinviato dinanzi al giudice designato per la trattazione del giudizio, poiché, in tal caso, gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti non devono considerarsi ancora conclusi, né sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento.

Cass. pen. n. 12608/2015

È tardiva la costituzione di parte civile che intervenga nel corso dell'udienza preliminare dopo la conclusione della fase di costituzione delle parti, la pronuncia della ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e l'inizio della discussione.

Cass. pen. n. 38982/2013

È inammissibile la costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491 cod. proc. pen., le quali, invece, la presuppongono. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato e prima dell'apertura del dibattimento).

Cass. pen. n. 23617/2013

Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. consente la costituzione di parte civile all'udienza fissata per decidere sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, trattandosi di atto che, pur eccentrico rispetto alla fase processuale in cui é adottato, può essere modificato nelle fasi processuali ulteriori, finendo per non produrre alcun effetto pregiudizievole per le altre parti processuali.

Cass. pen. n. 3205/2013

È legittima la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio - disposto dal giudice per sanare l'irritualità della notifica all'imputato - prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento.

Cass. pen. n. 22512/2011

Non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma secondo, c.p.p., ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.

Cass. pen. n. 4243/2008

La costituzione di parte civile, avvenuta tempestivamente, è valida ed efficace anche se effettuata davanti al giudice incompetente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto rituale la rinnovazione della costituzione di parte civile davanti al giudice territorialmente competente).

Cass. pen. n. 7802/2002

Nell'udienza prevista per la applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile.

Cass. pen. n. 8880/1998

La costituzione di parte civile è sempre possibile ed è legittimamente compiuta fino a quando non sia avvenuto l'inizio del dibattimento. Nel caso in cui alla prima udienza sia eseguito il controllo della costituzione delle parti ed il giudice, dopo avere dichiarato la contumacia dell'imputato, rinvii il dibattimento per dare modo di sanare la nullità derivante dalla omessa citazione della parte offesa, alla successiva udienza è legittima la costituzione della parte civile, qualora avvenga prima dell'inizio del dibattimento.

Cass. pen. n. 5974/1997

La parte civile non preventivamente individuabile alla quale, per tale ragione, non è stato notificato il decreto di citazione, può richiedere l'acquisizione delle prove nei termini previsti dall'art. 493 comma 3 c.p.p. poiché la costituzione al dibattimento in tempo non più utile per la presentazione della lista testi nei termini previsti dall'art. 468 comma 1 c.p.p. non priva la parte civile del diritto, concesso a tutte le parti, di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eccezione prevista dal citato art. 493 comma 3 c.p.p. che sicuramente prevale sulla regola stabilita dall'art. 79 comma 3 c.p.p. secondo la quale la parte civile che si sia costituita tempestivamente, ma dopo il termine previsto dall'art. 468 comma 1 c.p.p., non può valersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Cass. pen. n. 390/1997

In caso di rinvio dell'udienza prima dell'apertura del dibattimento, la parte civile conserva la facoltà di presentare la lista testi fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza. Infatti la costituzione di parte civile effettuata nel giorno fissato per l'udienza poi rinviata non comporta la decadenza prevista dall'art. 79 comma 3 c.p.p. (fattispecie relativa a giudizio avanti al pretore).

Cass. pen. n. 9301/1996

Qualora la persona offesa si costituisca parte civile nella prima udienza dibattimentale e il difensore dell'imputato sollevi questione concernente tale costituzione, ove il giudice, al termine della discussione sull'eccezione proposta, rilevi una qualche irregolarità nella costituzione di parte civile ed emetta un'ordinanza con la quale, senza dichiarare l'apertura del dibattimento, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è legittima l'eliminazione dell'irregolarità prima della successiva udienza o nella nuova udienza anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. È da escludere, pertanto, che in tale ipotesi la costituzione di parte civile sia avvenuta oltre il termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 79 e 484 c.p.p., che va individuato nella dichiarazione con la quale si dà inizio al dibattimento. (Nella fattispecie, l'imputato aveva tempestivamente eccepito che la parte civile si era personalmente costituita nella prima udienza rilasciando la procura di cui all'art. 100, comma primo, c.p.p. ad un difensore che nello stesso processo aveva assistito e rappresentato l'imputato. Il Pretore, rilevata l'incompatibilità, aveva rinviato ad altra udienza per consentire alla parte civile di costituirsi con altro difensore).

Cass. pen. n. 1767/1993

L'espressione «la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare» dettata dall'art. 79 c.p.p. relativamente al termine di costituzione, non significa che il danneggiato debba necessariamente attendere l'udienza preliminare per effettuare la costituzione di parte civile. Essa designa, invece, il termine finale entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile a pena di decadenza, mentre nessuna sanzione processuale è prevista per il mancato rispetto del termine iniziale.

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“Salve,dopo che l'imputato nel processo penale ha fatto ricorso in cassazione quali possibilità per la parte civile?”
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La persona offesa dal reato può far valere il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da reato all’interno del processo penale costituendosi parte civile ai sensi dell’art. 76 del c.p.p. e ss.

Una volta validamente effettuata, in base al c.d. principio di “immanenza della costituzione di parte civile”, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

La persona offesa, pertanto, una volta costituita parte civile diventa “parte” del processo.

Da ciò deriva che anche alla parte civile costituita spetta la citazione per i gradi ulteriori del giudizio, senza obbligo di rinnovare la costituzione (Cass. Pen., Sez. V, 27/01/2010, n. 3519).

La parte civile, chiaramente, deve rispettare le forme imposte dal codice di procedura penale che regolano la sua partecipazione nel processo penale.

Il riferimento, in particolare, è all’art. art. 100 del c.p.p. del c.p.p. ai sensi del quale la parte civile sta in giudizio a mezzo di un difensore munito di procura speciale, con la conseguenza che la designazione di un nuovo difensore comporta il rilascio di altra procura speciale al legale successivamente designato, a pena di nullità della costituzione.

Una volta ammessa in udienza preliminare o alla prima udienza dibattimentale, inoltre, la costituzione di parte civile non è contestabile nei gradi successivi e non può, pertanto, essere oggetto di impugnazione. Ciò in quanto la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla regolare costituzione della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

La parte civile, poi, in forza del principio di immanenza sopra indicata, una volta ammessa, ha diritto di partecipare al grado di appello e può ricorrere contro la sentenza di secondo grado anche quando da essa non sia stata impugnata la pronuncia di primo grado o non sia stata proposta impugnazione ammissibile. Ed, infatti, se l'azione civile rimane validamente inserita nel processo penale fino alla sentenza irrevocabile, nessuna limitazione difensiva può incontrare la parte civile costituita.

Pertanto in caso di pronunce sfavorevoli di primo o di secondo grado la parte civile può presentare autonoma impugnazione o affidarsi, sia in appello che in cassazione, agli eventuali gravami del pubblico ministero, mantenendo la facoltà di partecipare e interloquire.

E' bene precisare che in caso di doppia conforme, ovvero di sentenza di appello che conferma la sentenza di assoluzione in primo grado, la parte civile, non avendo proposto appello non può poi proporre ricorso per cassazione. (Cass. Pen., Sez. Sez. VI, n. 2005 del 18 gennaio 2010; Cass. Pen., Sez. VI, n. 49497 del 23 dicembre 2009).

Preme, infine, ricordare che la parte civile può decadere nel caso di revoca espressa o implicita previsti dal comma 2 dell'art. art. 82 del c.p.p. del c.p.p. nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado o di promozione dell'azione davanti al giudice civile.

Per tutti i motivi sopresposti, nel caso di specie, la parte civile può intervenire nel processo innanzi alla Corte di Cassazione e presentare le proprie conclusioni scritte insistendo nella richiesta di risarcimento del danno e chiedendo la rifusione anche delle spese del grado di giudizio.