(massima n. 1)
Qualora la persona offesa si costituisca parte civile nella prima udienza dibattimentale e il difensore dell'imputato sollevi questione concernente tale costituzione, ove il giudice, al termine della discussione sull'eccezione proposta, rilevi una qualche irregolarità nella costituzione di parte civile ed emetta un'ordinanza con la quale, senza dichiarare l'apertura del dibattimento, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è legittima l'eliminazione dell'irregolarità prima della successiva udienza o nella nuova udienza anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. È da escludere, pertanto, che in tale ipotesi la costituzione di parte civile sia avvenuta oltre il termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 79 e 484 c.p.p., che va individuato nella dichiarazione con la quale si dà inizio al dibattimento. (Nella fattispecie, l'imputato aveva tempestivamente eccepito che la parte civile si era personalmente costituita nella prima udienza rilasciando la procura di cui all'art. 100, comma primo, c.p.p. ad un difensore che nello stesso processo aveva assistito e rappresentato l'imputato. Il Pretore, rilevata l'incompatibilità, aveva rinviato ad altra udienza per consentire alla parte civile di costituirsi con altro difensore).