(massima n. 1)
La costituzione di parte civile č sempre possibile ed č legittimamente compiuta fino a quando non sia avvenuto l'inizio del dibattimento. Nel caso in cui alla prima udienza sia eseguito il controllo della costituzione delle parti ed il giudice, dopo avere dichiarato la contumacia dell'imputato, rinvii il dibattimento per dare modo di sanare la nullitā derivante dalla omessa citazione della parte offesa, alla successiva udienza č legittima la costituzione della parte civile, qualora avvenga prima dell'inizio del dibattimento.